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Ordinanza — n. 21101/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because first and second instance courts already applied generic mitigating circumstances without comparative judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21101/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the ground of violation was irrelevant. The appellant argued that generic mitigating circumstances should have prevailed over recidivism, but the lower courts had already reduced the sentence based on these circumstances without a comparative judgment. The court held that since the lower instances properly applied the mitigating factors, the appeal lacked merit and was therefore rejected.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The cassation appeal is inadmissible when the lower courts have already applied statutory mitigating circumstances to reduce the sentence, rendering the claim of a comparative judgment between circumstances irrelevant.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic mitigating circumstances recidivism comparison penalty reduction procedural violation claim verdetto di colpevolezza gravi addebiti penali deposizione inattendibile

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte cost., 13 giugno 2001 n. 186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE VITA PAOLO nato a NAPOLI il 29/04/1998 avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN 'DIRITTO 1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, il difensore di DE VITA PAOLO ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi della motivazione per non essere state concesse le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva.

2. Il ricorso è inammissibile. Il motivo di ricorso è inconferente, atteso che, come emerge dalle sentenze di primo e secondo grado, non vi è stato un giudizio di comparazione tra circostanze ma è stata effettuata una riduzione della pena in forza del riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte d'appello, inoltre, con argomentazioni immuni da vizi, ha ritenuto di non potere operare la massima riduzione della pena per effetto delle attenuanti generiche, atteso che "la confessione dell'imputato era intervenuta a fronte del riconoscimento da parte della persona offesa" e che, in ogni caso, l'imputato aveva commesso la rapina con un compartecipe.

3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 200CI n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del primo febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presi ente Giuseppina A. R. Pacilli Serg Paola l I i DEPOSITATO IN orip,: :7