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Ordinanza — n. 21096/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of motivation as facts were clearly established by evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21096/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared Giovanni Caravello's cassation appeal inadmissible due to a lack of substantive grounds. The Court of Appeal had confirmed Caravello's conviction for online fraud based on clear evidence that he presented himself as a seller and deposited a forged check. The Court rejected the claim of insufficient motivation, ruling that the lower courts correctly applied existing facts without needing to re-evaluate evidence.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or adopt new parameters for fact-finding when reviewing a decision for lack of motivation, limiting its control to the structural coherence of the reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of motivation cassation appeal online fraud structural coherence factual re-evaluation procedural inadmissibility criminal procedure momento del reato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
art. 616 cod. proc. pen
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n.

Giurisprudenza citata

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Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARAVELLO GIOVANNI nato a PALERMO il 12/111:1968 avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; /7 t

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Torino ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Cuneo, c:on cui CARAVELLO GIOVANNI è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa on line. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto la mancanza di motivazione in ordine alle deduzioni difensive relative alla riconducibilità della truffa all'imputato.

2. Il ricorso è inammissibile. La Corte d'appello, al pari del primo giudice, ha affermato che non vi era alcun dubbio sul fatto che fosse stato l'imputato a presentarsi come venditore dell'auto e a trattare per la conclusione dell'affare; infatti era stato lui a presentare all'ufficio postale l'assegno falsificato - di cui aveva ricevuto la fotografia dalla persona offesa - e a depositarlo sul conto da lui aperto presso questo ufficio. A fronte della motivazione della pronuncia impugnata, corretta, logica, non contraddittoria e, pertanto, esente da vizi censurabili, il ricorrente ha genericamente sollecitato una diversa valutazione del materiale probatorio: richiesta, questa, inammissibile in sede di legittimità.

Va ricordato, in proposito, che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando precluse la rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.

3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende. P.Q.NII. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del primo febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppina A. R. Pacilli SergY i Paola t» .e DEPOSITATO IN CANCE E