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Ordinanza — n. 21094/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for robbery and aggravated assault as inadmissible due to lack of specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21094/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Sylla Mourtalla and Halilovic Kevin inadmissible for failing to meet the strict requirements of Article 617 of the Criminal Procedure Code. The lower court had convicted the defendants for robbery and aggravated assault, rejecting their defense that the crime was merely a brawl under Article 116 of the Penal Code. The court ruled that the appeals were not specific enough to challenge the legal reasoning regarding the defendants' intent and the foreseeable escalation of the violence.

Regesto Legislator

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Art. 617 c.p.p.; Art. 116 c.p.; The appeals must be specific and grounded in legal violations; generic requests for confirmation of the lower court's decision do not constitute a valid ground for cassation.

Parole chiave

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inadmissible appeals robbery conviction Article 116 Penal Code concurrent intent Criminal Procedure Code verdetto di colpevolezza responsabilità penale dei minori persecuzione dei Tamil

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 617 c.p.p.
Art. 116 c.p.
erronea applicazione dell'art. 116 cod.
Art. 110 c.p.
dall'ordinario concorso nel reato ex art. 110 cod.
art. 116 cod. pen
erronea applicazione dell'art. 116 cod. pen.
art. 110 cod. pen
dall'ordinario concorso nel reato ex art. 110 cod. pen., si è in più occasioni chiarito da parte della giurisprudenza che la responsabilità del compartecipe per il fatto più grave rispetto a quello concordato, materialmente commesso da un altro concorrente, integra il concorso ordina -io ex art.
art. 616 cod. proc. pen
La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 200C) n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 4330 del 15/11/2011
pen., nel caso in cui l'agente, pur non avendo in concreto previsto il fatto più grave, avrebbe potuto rappresentarselo come sviluppo logicamente prevedibile dell'azione convenuta, facendo uso, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, della dovuta diligenza (per tutte, Sez. 1, n. 4330 del 15/11/2011, Rv.
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
Sez. 2, n. 33523 del 16/6/2021
Questa Corte (Sez. 2, n. 33523 del 16/6/2021, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SYLLA MOURTALLA nato a TORINO il 10/07/1999 HALILOVIC KEVIN nato a TORINO il 16/04/1998 avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN !DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Torino ha- confermato la sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale dela stessa città, con cui SYLLA MOURTALLA e HALILOVIC KEVIN sono stati condannati alla pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati di rapina e lesioni aggravate. Ha proposto ricorsi per cassazione, perfettamente sovrapponibili, il difensore degli imputati, che ha dedotto i seguenti motivi:

1) violazione di legge e vizi di motivazione, per avere la Corte d'appello basato l'affermazione di responsabilità sulla base di indizi non gravi;

2) erronea applicazione dell'art. 116 cod. pen. e vizi della motivazione, per essere stata affermata la responsabilità per la rapina, pur essendo tale delitto un evento non voluto rispetto alla rissa.

2. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti e privi di specificità. La Corte d'appello ha affermato - con argomentazioni immuni da vizi - che dalle dichiarazioni dei testi era risultato provato che tutti e sei gli aggressori avevano contribuito a porre in essere "un pestaggio di inaudita violenza"e in tale contesto veniva sottratto il cellulare di una delle persone offese. La Corte territoriale ha analiticamente ricostruito la vicenda e ha puntualmente disatteso le deduzioni difensive, avendo rimarcato che, anche se "l'aggressione fosse stata destinata solo a menare le mani e non anche ad un'azione predatoria", quest'ultima non era avvenuta all'insaputa degli odierni imputati e il dolo, in tema di rapina, può essere anche concomitante o sopravvenuto: circostanza che "impedisce Papplicabilità della richiesta difensiva di applicazione dell'art. 116 cod. pen.".

Al riguardo, occorre ricordare che, per distinguere il concorso "anomalo" ex art. 116 cod. pen. dall'ordinario concorso nel reato ex art. 110 cod. pen., si è in più occasioni chiarito da parte della giurisprudenza che la responsabilità del compartecipe per il fatto più grave rispetto a quello concordato, materialmente commesso da un altro concorrente, integra il concorso ordina -io ex art. 110 cod. pen., se il compartecipe ha previsto e accettato il rischio di commissione del delitto diverso e più grave, mentre configura il concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., nel caso in cui l'agente, pur non avendo in concreto previsto il fatto più grave, avrebbe potuto rappresentarselo come sviluppo logicamente prevedibile dell'azione convenuta, facendo uso, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, della dovuta diligenza (per tutte, Sez. 1, n. 4330 del 15/11/2011, Rv. 251849).

Di tali principi ha fatto corretta applicazione la Corte territoriale, che ha escluso l'applicabilità dell'art. 116 cod. pen., avendo ritenuto che i ricorrenti ( avevano voluto commettere la rapina, pur se sulla base del dolo concomitante o sopravvenuto.

3. La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 200C) n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

4. Giova precisare che non si fa luogo alla condanna dei ricorrenti a rifondere le spese di questo giudizio in favore della parte civile, non avendo la memoria, da quest'ultima depositata, oltre alla nota delle spese, arrecato un utile contributo alla decisione, in quanto incentrata sulla mera richiesta di conferma della sentenza impugnata. Questa Corte (Sez. 2, n. 33523 del 16/6/2021, Rv. 281960) ha già avuto modo di affermare che, nel giudizio di legittimità celebrato con il rito camerale non partecipato, quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione.

P.Q.IM. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del primo febbraio 2022 Il Consigliere estensore