Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to address sentencing minimum and improper factual deviation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to engage with the lower court's reasoning regarding the sentencing minimum and improperly deviated from the established facts. The appellate court had rejected the claim that admitting the offense constituted collaboration, citing the circumstances of the theft and the defendant's prior record. Consequently, the cassation court upheld the lower court's discretionary power and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to confront the arguments of the court of first instance or improperly deviates from the facts found by the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATTOCCHIO ETTORE nato a CANTU' il 18/09/1959 avverso la sentenza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
considerato che: - il ricorso, che ha censurato (con unico motivo) la sentenza impugnata a cagione della mancata irrogazione della pena nel minimo edittale, in particolare per non aver considerato che il BATTOCCHIO ha ammesso il fatto innanzi ai Carabinieri: • con evidenza non si è confrontato con le argomentazioni spese dai Giudici di merito, che hanno rigettato l'appello (con il quale era stata avanzata la medesima prospettazione) richiamando il valore commerciale del bene oggetto di furto, le modalità del fatto e i numerosi precedenti dell'imputato e negando che l'ammissione dell'addebito possa costituire un atteggiamento collaborativo, atteso che essa ha avuto luogo sol perché l'imputato è stato colto mentre disponeva dell'escavatore de quo, e dunque hanno motivato in maniera logica e conforme a legge l'esercizio del proprio potere discrezionale (cfr., per tutte, (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02;
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); • e ha devoluto a questa Corte di legittimità, in maniera irrituale, un diverso appressamento di fatto; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Il Consigliere estensore Il Presid