Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific request for generic mitigating circumstances in second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Albano Di Rocco inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal failed to recognize generic mitigating circumstances, citing the civil compensation, confession, and good conduct. The court ruled that such circumstances are not subject to cassation review unless specifically requested in the second instance, which was absent here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 597, comma quinto, cod. proc. pen.; The Court of Appeal's failure to recognize generic mitigating circumstances ex officio is not censurable in cassation absent a specific request in the appeal or second instance proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO ALBANO nato a TERAMO il 04/06/1974 avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
considerato che: - il ricorso presentato nell'interesse di Albano DI ROCCO (con unico motivo) ha censurato la sentenza impugnata a cagione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per la mancata riduzione della pena, assumendo che non si sarebbe tenuto conto del sopravvenuto risarcimento del danno in favore della parte civile, della confessione (nel corso del giudizio di appello) e della sua buona condotta processuale; - «il giudice d'appello può legittimamente riconoscere le attenuanti generiche anche ex officio, ma il mancato esercizio di tale potere, eccezionalmente riconosciuto dall'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., non è censurabile in cassazione, né è configurabile in proposito un obbligo di motivazione, in assenza di specifica richiesta nei motivi di appello, o nel corso del giudizio di secondo grado» (Sez. 5, n. 37569 del 08/07/2015, Tota, Rv. 264552 - 01; cfr. pure Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019 - dep. 2020, G., Rv. 279063 - 02); - nel caso in esame tale specifica richiesta non risulta prospettata e, peraltro, l'allegazione contenuta nel ricorso è del tutto apodittica e finisce col sottoporre irritualmente al vaglio di questa Corte di legittimità elementi di fatto relativi alla commisurazione della pena, senza neppure confrontarsi con la decisione impugnata che ha irrogato sanzioni contenute (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 - 01;
Sez. 5, n. 11329 del 09/12/2019 - dep. 2020, Retrosi, Rv. 278788 - 01) sia per il reato più grave (muovendo dal minimo edittale per la pena detentiva e da una pena di poco superiore al minimo per quella pecuniaria) sia per i rimanenti; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Il onsigliere estensore Il Presidente Giovanni Fra,tielolini i Sta° Pallx, )v k;