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Ordinanza — n. 21013/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian appeal dismissed for lack of specific grounds against the appealed penalty application judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21013/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the sole ground presented lacked the necessary specificity required by law. The appellant's argument relied on generic principles regarding penalty application and criticized the lack of motivation regarding a single criminal design, without offering a concrete critique of the specific judgment. Consequently, the court ruled that the appeal must be rejected, imposing procedural costs and a fine on the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds presented are patentely lacking in specificity and do not contain an effective critique of the contested decision.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal penalty application procedural costs criminal procedure law motivi di cassazione addebito di tasse ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
considerato che l'unico motivo di ricorso presentato nell'interesse di Guerreo NAVARRA è patentemente privo della necessaria specificità in quanto non contiene un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAVARRA GUERREO nato a CONVERSANO il 04/06/1983 avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

considerato che l'unico motivo di ricorso presentato nell'interesse di Guerreo NAVARRA è patentemente privo della necessaria specificità in quanto non contiene un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 — 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 — 01), in particolare poiché: - fa riferimento ai princìpi giurisprudenziali relativi alla sentenza di applicazione della pena su richiesta e nella specie è stata impugnata una sentenza emessa dalla Corte di appello che ha provveduto sul gravame interposto dall'imputato avverso una pronuncia di primo grado resa all'esito di giudizio dibattimentale; - nel resto, riporta assunti del tutto generici e in alcun modo riferibili al caso in esame (dolendosi pure del difetto di motivazione sotto il profilo della sussistenza del medesimo disegno criminoso, nonostante sia soltanto uno il reato per cui l'imputato è stato tratto a giudizio); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente iovanni Fra,62olini Stefn U0i /c).) -1 E-137 S t TATA IN CANCELLE