Cassation court dismisses appeal as inadmissible for failing to present new arguments on fingerprint evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal by Curt Florin inadmissible because it merely reiterated arguments from the first instance without presenting new evidence. The appellant contested the evidentiary weight of a fingerprint matching only ten points and questioned the use of the phone line, but the lower court had already properly evaluated these items within a broader context of corroborating evidence. Consequently, the court ruled that the defense failed to confront the judgment's reasoning and instead proposed an improper re-evaluation of the facts, leading to a dismissal under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; The appeal is inadmissible if it fails to present new arguments or evidence and merely reiterates those already examined by the lower court, thereby constituting an improper re-evaluation of the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURT FLORIN nato il 16/04/1988 avverso la sentenza del 07/02/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
considerato che: - l'unico motivo di ricorso presentato nell'interesse di Florin CURT ha reiterato le argomentazioni sottoposte alla Corte territoriale con il primo motivo di appello e relative alla portata rappresentativa del compendio indiziario posto a sostegno della condanna, segnatamente, negando che la responsabilità dell'imputato possa trarsi da un'impronta digitale che coincide solo in 10 punti con quella del ricorrente e dai dati tratti dai tabulati telefonici, contestando sotto quest'ultimo profilo che l'utenza attribuita all'imputato fosse in effetti da lui utilizzata; - la sentenza impugnata - confermando la decisione del primo Giudice - non ha attribuito valenza ex se alla detta impronta digitale, senza elementi sussidiari di conferma (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 54493 del 28/09/2018, J., Rv. 274167 - 01), ma vi ha correttamente riconosciuto portata indiziaria (Sez. 1, n. 17424 del 15/03/2011, Seminara, Rv. 250323 - 01) e l'ha vagliata nell'ambito di un analitico apprezzamento del complessivo compendio in atti (chiarendo pure le ragioni per cui ha attribuito all'imputato l'uso dell'utenza di cui è intestatario), costituito da elementi ulteriori rispetto a quelli su cui si concentrano le censure del ricorrente e che in maniera logica ha ritenuto convergente; - dunque, la prospettazione difensiva non si confronta compiutamente con la motivazione del provvedimento impugnato - come detto, limitandosi a riproporre le deduzioni già avanzate con il gravame - finendo col prospettare a questa Corte, in maniera irrituale, un diverso apprezzamento di merito (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01;
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Il Consigliere estensore Il Pr