Italian court dismisses appeal claiming CCTV negates public exposure aggravating circumstance in theft.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal by Raffaele Concetto Tornabene inadmissible, rejecting his claim that video surveillance at a supermarket excludes the aggravating circumstance of public exposure. The appellant argued that the presence of a recording system equates to direct custody, but the court relied on established precedent stating surveillance is not equivalent to continuous human vigilance. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; In theft cases, the existence of a video surveillance system at the crime scene does not exclude the aggravating circumstance of public exposure, as it is not equivalent to direct and continuous custody by the owner or a designated guard.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORNABENE RAFFAELE CONCETTO nato a ACIREALE il 14/08/1979 avverso la sentenza del 30/01/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
considerato che l'unico motivo di ricorso presentato nell'interesse di Raffaele Concetto TORNABENE - che ha censurato la sentenza impugnata per non aver escluso nella specie la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede poiché, nella specie, nel luogo in cui è stato commesso il furto de quo (un supermercato) era presente un impianto di videosorveglianza - è manifestamente infondato poiché la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che «nel furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videoregistrazione, che non può considerarsi equivalente alla presenza di una diretta e continua custodia da parte del proprietario o di altra persona addetta alla vigilanza» (Sez. 5, n. 45172 del 15/05/2015, Cacopardo, Rv. 265681 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020 - dep. 2021, Saja, Rv. 280157 - 01;
Sez. 2, n. 2724 del 26/11/2015 - dep. 2016, Scalambrieri, Rv. 265808 - 01; Sez. 5, n. 35473 del 20/05/2010, Canonica, Rv. 248168 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Frafroslini Palla t --.....3t, St3y I ( i ( li -!T LEAR1TAA 3 0 Aqi 2