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Ordinanza — n. 21009/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and failure to refute first-instance findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21009/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Salvatore Viscuso inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for generic mitigating circumstances and challenged the assessment of the crime's social harm, but the court found these arguments generic and unsupported by specific evidence. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Criminal Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen.: An appeal based on generic or unsubstantiated grounds regarding mitigating circumstances or the assessment of social harm is inadmissible if the appellant fails to provide specific factual refutation of the first-instance judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds mitigating circumstances social harm assessment court costs criminal fine fund failure to refute ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p.
Art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen.
art. 616 c.p
268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
281590 - 01) il ricorrente non ha puntualmente confutato la sentenza sotto tale dirimente profilo questo dirimente (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Sez. 3, n. 18013 del 05/02/2019, Loussaief
pen.), non si deve avere riguardo soltanto al valore venale del corpo del reato, ma anche al pregiudizio complessivo e al disvalore sociale recati con la condotta dell'imputato, in termini effettivi o potenziali» (Sez. 3, n. 18013 del 05/02/2019, Loussaief, Rv.
Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio
presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa» (Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv.
Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, Ghirasam
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VISCUSO SALVATORE nato a CATANIA il 08/06/1988 avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; t

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

considerato che: - il primo motivo di ricorso - con il quale si è censurata la sentenza impugnata, assumendo il vizio di motivazione, a cagione della mancata concessione a Salvatore VISCUSO delle circostanze attenuanti generiche - è con evidenza infondato e generico, poiché il diniego è stato fondato anzitutto, in maniera conforme a legge, sul difetto di elementi di segno positivo valorizzabili a tal fine (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590 - 01) il ricorrente non ha puntualmente confutato la sentenza sotto tale dirimente profilo questo dirimente (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); - il secondo motivo è manifestamente infondato, generico e versato in fatto, poiché: o ai fini della configurabilità della circostanza attenuante dell'avere agito per conseguire o dell'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso e pericoloso sia di speciale tenuità (art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen.), non si deve avere riguardo soltanto al valore venale del corpo del reato, ma anche al pregiudizio complessivo e al disvalore sociale recati con la condotta dell'imputato, in termini effettivi o potenziali» (Sez. 3, n. 18013 del 05/02/2019, Loussaief, Rv. 275950 - 01), in quanto «l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa» (Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695 - 01); e al riguardo deve compiersi «un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità, cosicché, ai fini della sua configurabilità nel reato di furto, non possono essere ritenuti determinanti i soli parametri dell'entità lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa e il valore irrisorio del bene sottratto» (Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021 - dep. 2022, Ghirasam, Rv. 282402 - 01); o la Corte di merito, conformemente ai principi appena esposti, ha negato che nella specie potesse aversi riguardo solo al denaro contenuto nella borsa di cui l'imputato si è impossessato; e tale assunto è stato confutato dalla difesa assumendo in maniera apodittica che la borsa sia stata restituita, finendo col devolvere a questa Corte di legittimità un apprezzamento di merito sul danno cagionato (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente òvanni France?prii Stef(.5 ia395: i -1--ij )1( _ L EPOS