Italian Court dismisses appeal as non-specific due to missing lawyer's professional engagement request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Antonino Di Natale inadmissible because it failed to meet specific procedural requirements. Although the appellant alleged a lawyer's professional engagement prevented a request for a postponement, the court noted the request was neither present in the files nor properly submitted via certified email. Consequently, the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: An appeal alleging procedural nullity due to a lawyer's impediment is inadmissible if the specific request for a postponement based on that impediment is absent from the case files or improperly submitted.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI NATALE ANTONINO nato a MESSINA il 13/06/1966 avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
considerato che il ricorso presentato nell'interesse di Antonino DI NATALE, che con unico motivo ha dedotto la violazione di norme processuali poste a pena di nullità, non può dirsi specifico, in quanto ad esso non è compiegata l'istanza di differimento per legittimo impedimento per contestuale impegno professionale del difensore (come dedotto, inviata a mezzo posta elettronica certificata) che non avrebbe trovato accoglimento e detta istanza non è neppure presente in atti, ragion per cui non occorre immorare oltre sulle modalità di presentazione di essa; rilevato, peraltro, che l'imputato consta esser stato assistito da due difensori (l'avv.
Gianluca CURRÒ e l'avv. Pietro FUSCA) e l'impedimento in discorso - come si trae dal ricorso - sarebbe stato addotto soltanto da uno di costoro (l'avv. FUSCA) e, dunque, non avrebbe potuto conseguirne alcun differimento (Sez. 2, n. 10064 del 19/12/2012 - dep. 2013, Berlich, Rv. 254875 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Granni Francolini Stefincy141, út)1 DEPOSITATA IN CANCED_EMA 3 4