Italian court dismisses appeal for lack of specific argumentation and generic criticism of lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Dumitru Marian inadmissible due to a lack of specific argumentation. The appellant criticized the lower court's reasoning generically without addressing the specific grounds for denying mitigating circumstances or detailing the procedural errors. Consequently, the court ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine to the state.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it contains no effective and arguable criticism of the contested decision, merely asserting generic defects without engaging with the specific reasons given by the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DUMITRU MARIAN nato il 27/07/1988 avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
considerato che: - il primo motivo di ricorso presentato nell'interesse di Marian DUMITRU ha addotto il vizio di motivazione (ad avviso del ricorrente, «quasi inesistente»), assumendo in maniera apodittica la mancata esposizione concreta e puntuale dell'iter argomentativo seguito dalla Corte territoriale e rappresentando che la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto delle doglianze prospettate con il gravame, che tuttavia la difesa non ha indicato in alcun modo; dunque, esso non contiene una critica effettiva e argomentata nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 — 01; conf.
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cannmarota, Rv. 262575 — 01) ed ha censurato in maniera del tutto generica l'omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame, senza alcuna specificazione del contenuto e della decisività di essi, necessaria al fine di consentire a questa Corte l'autonoma individuazione delle questioni sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02); - il secondo motivo ha censurato la sentenza impugnata a cagione della mancata concessione all'imputato delle circostanze attenuanti generiche; con esso sono state avanzate doglianze del tutto generiche poiché - al di là dei richiami giurisprudenziali - si è addotta in maniera del tutto assertiva la mancanza di una motivazione esauriente sul punto, senza confrontarsi effettivamente con le ragioni poste a sostegno della decisione, atteso che il ricorrente ha assunto che il diniego delle circostanze in discorso si sarebbe fondato sulla mancanza di elementi favorevoli e sul valore dei beni asportati e la Corte di merito ha invece fatto riferimento ai precedenti penali del DUMITRU, alle modalità professionali della sua condotta e, al di là dello scarso valore della refurtiva, al danno cagionato mediante l'effrazione di intere vetrate; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Il Consigliere estensore Il Pres