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Ordinanza — n. 21005/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21005/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21005/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CASARIN ALDO nato il 09/04/1965 FOIS ELENA nato a TORINO il 01/01/1973 avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; considerato che: - il primo motivo di ricorso presentato nell'interesse di Aldo CASARIN ed Elena FOIS ha addotto il vizio di motivazione (assumendo pure che essa sarebbe «quasi inesistente»), rappresentando che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto delle doglianze prospettate con il gravame, senza tuttavia indicarle in alcun modo, e nel resto dolendosi apoditticamente della brevità della motivazione e della acritica conferma della sentenza di primo grado; dunque, esso non contiene una critica effettiva e argomentata nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 — 01; conf.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 21005/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 — 01; conf.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale risarcimento per errore giudiziario modalità di calcolo dell'ammenda pena accessoria infrazione privilegiata errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CASARIN ALDO nato il 09/04/1965 FOIS ELENA nato a TORINO il 01/01/1973 avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

considerato che: - il primo motivo di ricorso presentato nell'interesse di Aldo CASARIN ed Elena FOIS ha addotto il vizio di motivazione (assumendo pure che essa sarebbe «quasi inesistente»), rappresentando che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto delle doglianze prospettate con il gravame, senza tuttavia indicarle in alcun modo, e nel resto dolendosi apoditticamente della brevità della motivazione e della acritica conferma della sentenza di primo grado; dunque, esso non contiene una critica effettiva e argomentata nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 — 01; conf.

Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 — 01) ed ha censurato in maniera del tutto generica l'omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame, senza alcuna specificazione del contenuto e della decisività di essi, necessaria al fine di consentire a questa Corte l'autonoma individuazione delle questioni sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02); - il secondo motivo - pur denunciando la violazione della legge penale «in relazione alla fattispecie di reato contestata e ritenuta integrata» - ha censurato la sentenza impugnata sotto il profilo della commisurazione della pena, assumendo che essa non sarebbe stata irrogata tenendo conto del finalismo rieducativo della pena e senza considerare taluni degli indici previsti dall'art. 133 cod. pen. per il tramite di asserti del tutto generici e non riferibili in alcun modo alla fattispecie concrete e alla decisione impugnata; - il terzo motivo ha censurato la sentenza impugnata a cagione della mancata concessione agli imputati delle circostanze attenuanti generiche e della misura della pena irrogata; con esso sono state avanzate doglianze del tutto generiche poiché si è assunta in maniera del tutto assertiva che nella specie sarebbe stata inflitta, per l'appunto senza riconoscere le circostanze attenuanti generiche, una pena eccessiva rispetto alla scarsa rilevanza del fatto e al grado di colpevolezza degli imputati; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2