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Ordinanza — n. 21004/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific arguments regarding facts and law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21004/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it failed to explicitly articulate specific criticisms against the lower court's factual and legal findings. The appellant merely asserted general doubts about the victim's credibility and abstractly referenced the statute of non-prosecution without applying these principles to the specific case details. Consequently, the court upheld the lower court's decision and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible for lack of specificity when the critical arguments regarding the facts or law relied upon by the decision are not explicitly stated and argued.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal generalized arguments procedural costs statute of non-prosecution motivi di cassazione condono delle spese procedurali addebito di tasse

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
già - nella vigenza del precedente testo dell'art. 581 cod.
Art. 616 c.p.p.
art. 581 cod. proc. pen
già - nella vigenza del precedente testo dell'art. 581 cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
• si era doluto del fatto che non fossero stati ravvisati gli estremi della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod.
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
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Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLI BRUNO nato a CELLINO ATTANASIO il 01/01/1963 avverso l'ordinanza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

considerato che: - il ricorso ha censurato l'ordinanza impugnata per aver ritenuto inammissibile il gravame a cagione della sua genericità; - la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che l'appello sia inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811 - 01; cfr. già - nella vigenza del precedente testo dell'art. 581 cod. proc. pen. - con argomentazioni valevoli anche per la formulazione attuale della norma, Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01); - nel caso in esame, in effetti, l'atto di appello deve ritenersi generico poiché: • aveva inteso censurare l'affermazione di responsabilità del GALLI, assumendo che vi sarebbe «motivo di dubitare» dell'attendibilità della parte civile e, nel resto, limitandosi ad argomentare alla luce dei princìpi giurisprudenziali sul punto con un'esposizione riferibile a qualsivoglia analoga ipotesi, assumendo la mancanza di riscontri al narrato dell'offeso, richiamando in maniera estremamente sintetica le dichiarazioni dei testi ANGELOZZI e DI GIOSIA senza rapportarle in alcun modo alla deposizione della persona offesa e senza chiarire in che termini esse non la corroborassero;

• si era doluto del fatto che non fossero stati ravvisati gli estremi della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.), assumendo la sussistenza di «tutti i presupposti previsti dalla suindicata norma», che ha richiamato in maniera del tutto astratta («modalità della condotta», «esiguità del danno/pericolo», «non abitualità del comportamento del reo») e disancorata da ogni riferimento al caso di specie; - dunque, è con evidenza corretta la decisione impugnata; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Il Consigliere est