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Ordinanza — n. 21003/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for theft as inadmissible due to generic criticism of first instance reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21003/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Savino Stefano inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The appellant criticized the lower court's reasoning for failing to prove his responsibility and for misapplying sentencing guidelines, yet the court noted these arguments were generic and lacked specific legal grounds. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Criminal Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates the grounds of the contested judgment without providing new, specific, and legally relevant arguments that could influence the court's decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic criticism Code of Criminal Procedure procedural dismissal criminal fine fund motivi di cassazione addebito di tasse prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
259142 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 616 c.p
259142 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa e altro
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota
268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAVINO STEFANO nato a TRICARICO il 04/06/1980 avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

considerato che: - il primo motivo di ricorso ha censurato in maniera generica la motivazione della sentenza impugnata, assumendo che essa avrebbe acriticamente aderito alla decisione di primo grado e, nel resto, ha proposto irritualmente a questa Corte di legittimità un diverso apprezzamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa e altro, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01) in quanto ha addotto la mancanza di prova della responsabilità dell'imputato: negando plausibilità al suo riconoscimento quale autore del fatto, osservando come le perquisizioni eseguite nei suoi confronti abbiano dato esito negativo e sostenendo che la Corte di appello avrebbe valorizzato la sua presenza nei pressi del luogo del commesso reato (nonostante sia illogico che il reo vi faccia ritorno poco dopo e nonostante le plausibili spiegazioni del SAVINO e della moglie e le incongruenze nel narrato del teste di polizia giudiziaria RUGGERI); - il secondo motivo ha censurato la sentenza impugnata in relazione alla commisurazione della pena, assumendo che non si sarebbe tenuto conto dei motivi di gravame, i quali tuttavia non sono stati in alcun modo indicati, e che la Corte di merito non avrebbe dato conto del proprio iter argomentativo neppure con riguardo alle ragioni per cui ha negato la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche; tuttavia, la sentenza impugnata ha indicato gli elementi a sostegno della decisione di conferma della statuizione di primo grado anche sul punto, facendo riferimento all'oggetto materiale del reato (preziosi e una somma elevata di denaro) e alle modalità dell'azione, così dando compiutamente conto dei dati sulla scorta dei quali ha esercitato il proprio potere discrezionale (cfr.

Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. I Consigli