Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific criticism against the contested decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Maspi Camillo Claudio inadmissible due to a lack of specific criticism against the contested decision. The appellant argued the lower court ignored his grievances but failed to identify them, relying on generic assertions rather than concrete legal arguments. The court ruled that such vague submissions do not meet the statutory requirement for a valid appeal, resulting in the dismissal and an order for the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks the necessary specificity, as it must contain an effective criticism of the contested decision rather than generic assertions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASPI CAMILLO CLAUDIO nato a NAPOLI il 08/02/1963 avverso la sentenza del 14/07/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
considerato che l'unico motivo di ricorso formulato nell'interesse del MASPI è patentemente privo della necessaria specificità in quanto non contiene un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01), in particolare poiché riporta assunti del tutto generici e in alcun modo riferibili al caso in esame, adducendo che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto delle doglianze prospettate con il gravame, senza tuttavia indicarle in alcun modo, e che la stessa Corte avrebbe acriticamente aderito alla decisione di primo grado; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Il C sigliere estensore Il Presidente Giovanni Franc lini stef s41),P):1: o (2SITATA IN CANCELLERIA 3 0 SAG 2022