Cassation court annuls appeal dismissal due to statute of limitations expiration for theft crime committed in 2013.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Court of Appeal's dismissal of the appeal without remanding the case. The defendant argued procedural defects, but the court focused on the expiration of the statute of limitations for the theft crime committed in 2013. Consequently, the criminal liability was extinguished by the passage of time, rendering the appeal inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157 c.p.p.; Art. 158 c.p.p.: When the statute of limitations for a crime has expired, the appeal against a judgment declaring the appeal inadmissible must be annulled without remanding the case because the criminal liability is extinguished.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LAQLII MOHAMED nato il 01/06/1989 avverso l'ordinanza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; TI
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza in data 7 gennaio 2021 la Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibile l'appello interposto nell'interesse di Mohamed LAQUIavverso la sentenza del 21 dicembre 2016 del Tribunale di Verbania, che ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di furto (art. 624 cod. pen.).
2. Avverso la decisione di secondo grado il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando quattro motivi. 2.1. Con il primo ha dedotto la violazione della legge processuale a cagione della declaratoria di inammissibilità dell'appello, per difetto di specificità di esso, con ordinanza. 2.2. Con il secondo motivo ha prospettato il difetto di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento materiale del reato. 2.3. Con il terzo motivo ha assunto il difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. 2.4. Con il quarto motivo è stato prospettato il difetto di motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena ex art. 53 legge 689/1981.
3. Il ricorso presentato non è manifestamente infondato nella parte in cui si è doluto della declaratoria di inammissibilità, da parte della Corte territoriale, del primo motivo gravame. Ne deriva che il termine di prescrizione del reato (commesso il 31 luglio 2013), in mancanza di sospensione e tenendo conto dell'interruzione, è decorso il 31 gennaio 2021 e dunque deve disporsi l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 23/02/2022. / Il Consigliere esten ore Il Presidente Giov