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Ordinanza — n. 21000/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to generic arguments and failure to critique lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21000/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that evidence obtained from the suspect was inadmissible and that the lower court's reasoning was flawed, but the court found these arguments generic and lacking specific critique. The court ruled that the appellant merely restated facts without challenging the legal basis or factual reconstruction of the second-instance judgment.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, fail to effectively critique the lower court's reasoning, and merely restate facts without alleging a specific error in the application of law or evaluation of evidence.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments failure to critique art 616 cpp art 131-bis cpp motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
pen.) - ne ha escluso l'applicabilità pure in considerazione della pena massima posta per il tentato furto pluriaggravato in contestazione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p.
Art. 131-bis, commi 1 e 4, cod. pen.
art. 131-bis, commi 1 e 4, cod. pen.) - ne ha escluso l'applicabilità pure in considerazione della pena massima posta per il tentato furto pluriaggravato in contestazione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art.
art. 131-bis cod. pen
268360 - 01); - il quarto motivo di ricorso si è doluto della mancata esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.), senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata che - conformemente al diritto (cfr.
art. 616 c.p
pen.) - ne ha escluso l'applicabilità pure in considerazione della pena massima posta per il tentato furto pluriaggravato in contestazione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv.
Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè
Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa e altro
262575 - 01), finendo col dolersi irritualmente (e in maniera assertiva) in questa sede della capacità dimostrativa delle prove, senza denunciarne un travisamento e finendo col prospettare un diverso apprezzamento di fatto (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa e altro, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STAIANO VINCENZO nato a VILLARICCA il 24/04/1997 avverso la sentenza del 11/02/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

considerato che: - con il primo motivo di ricorso formulato nell'interesse dello STAIANO si è assunta la violazione di norme processuali poste a pena di inutilizzabilità, in particolare, in relazione all'utilizzo in dibattimento delle dichiarazioni rese dall'imputato nell'immediatezza dei fatti e di quelle rese in sede di testimonianza dalla polizia giudiziaria (che avrebbe riferito le prime); tuttavia, come esposto nelle sentenza impugnata, la prova della responsabilità dell'imputato non è stata tratta in alcun modo da quanto da lui esposto agli operanti, bensì dalla condotta direttamente riscontrata da costoro (anche quella posta in essere dal ricorrente, colto pure in possesso di un attrezzo atto a consumare il furto); dunque, la prospettazione difensiva è manifestamente infondata e non contiene un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf.

Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01); - il secondo motivo ha prospettato un vizio della motivazione della sentenza impugnata, nuovamente dolendosi dell'utilizzo al fine del decidere delle dette dichiarazioni di cui ha assunto l'inutilizzabilità ed adducendo che, in mancanza di esse, non avrebbe potuto ravvisarsi la prova delle responsabilità dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio; il terzo motivo, pur assumendo la violazione della legge penale ha in realtà dedotto un vizio di motivazione (poiché ha assunto un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta: cfr.

Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01), in particolare con riferimento alla prova dell'altruità della bicicletta sottratta e alla sussistenza delle circostanze aggravanti in contestazione; tuttavia - fermo quanto sopra rilevato a proposito della manifesta infondatezza della prospettazione difensiva relativa all'inutilizzabilità - gli asserti difensivi sono del tutto generici e non contengono un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01), finendo col dolersi irritualmente (e in maniera assertiva) in questa sede della capacità dimostrativa delle prove, senza denunciarne un travisamento e finendo col prospettare un diverso apprezzamento di fatto (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa e altro, Rv. 268360 - 01); - il quarto motivo di ricorso si è doluto della mancata esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.), senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata che - conformemente al diritto (cfr. art. 131-bis, commi 1 e 4, cod. pen.) - ne ha escluso l'applicabilità pure in considerazione della pena massima posta per il tentato furto pluriaggravato in contestazione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Il/Consigliere estensore Il Presidente / Giovanni Fr colini Stefào Palla Uv 9.1 A11.