Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20998/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20998/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20998/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZUMMO ANTONINO nato a GIBELLINA il 02/03/1975 avverso la sentenza del 16/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; considerato che: - il ricorso presentato nell'interesse di Antonino ZUMMO ha reiterato le argomentazioni sottoposte alla Corte territoriale con il primo e il secondo motivo di appello, censurato la sentenza impugnata per non aver escluso nella specie la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede, atteso che nella specie, nel luogo in cui è stato commesso il furto de quo (un supermercato) era presente un impianto di videosorveglianza, da cui conseguirebbe l'improcedibilità per il delitto di furto in imputazione per difetto di querela; e per non aver ritenuto la sussistenza della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen; - le allegazioni difensive sono manifestamente infondate, poiché:

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 c.p; Ordinanza — n. 20998/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen; - le allegazioni difensive sono manifestamente infondate, poiché:

Parole chiave

Generato dall'IA
motivazione inadeguata delle censure costituzionali sanzioni pecuniarie motivi di cassazione condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 c.p
pen.); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZUMMO ANTONINO nato a GIBELLINA il 02/03/1975 avverso la sentenza del 16/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

considerato che: - il ricorso presentato nell'interesse di Antonino ZUMMO ha reiterato le argomentazioni sottoposte alla Corte territoriale con il primo e il secondo motivo di appello, censurato la sentenza impugnata per non aver escluso nella specie la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede, atteso che nella specie, nel luogo in cui è stato commesso il furto de quo (un supermercato) era presente un impianto di videosorveglianza, da cui conseguirebbe l'improcedibilità per il delitto di furto in imputazione per difetto di querela; e per non aver ritenuto la sussistenza della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen; - le allegazioni difensive sono manifestamente infondate, poiché:

• la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che «nel furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videoregistrazione, che non può considerarsi equivalente alla presenza di una diretta e continua custodia da parte del proprietario o di altra persona addetta alla vigilanza» (Sez. 5, n. 45172 del 15/05/2015, Cacopardo, Rv. 265681 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020 - dep. 2021, Saja, Rv. 280157 - 01;

Sez. 2, n. 2724 del 26/11/2015 - dep. 2016, Scalambrieri, Rv. 265808 - 01; Sez. 5, n. 35473 del 20/05/2010, Canonica, Rv. 248168 - 01), e nella specie la sentenza impugnata ha pure dato atto che l'imputato è stato identificato tramite la visione (successiva al furto) delle immagini riprese; • non sussistono i presupposti applicativi della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto tenuto conto della pena massima posta per il furto aggravato in contestazione (cfr. art. 131-bis, commi 1 e 4, cod. pen.); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. I Consiglier