Ordinanza — n. 20992/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAFFEI MIRCO nato a FOGGIA il 31/05/1991 avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; n i r considerato che i motivi di ricorso presentati nell'interesse diiivl7MAFFEI non fanno alcun riferimento al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), muovendo censure relative a una fattispecie diversa rispetto al tentato furto aggravato in imputazione, segnatamente censurando l'affermazione di responsabilità di un diverso soggetto (BRUNO) per un diverso reato (quello previsto dall'art. 75 d. Igs. 159/2011) e deducendo infine la prescrizione ma indicando un tempo di commissione del rato (ottobre 2015) diverso da quello de quo (commesso il 23 giugno 2018) ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 20992/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), muovendo censure relative a una fattispecie diversa rispetto al tentato furto aggravato in imputazione, segnatamente censurando l'affermazione di responsabilità di un diverso soggetto (BRUNO) per un diverso reato (quello previsto dall'art. 75 d. Igs. 159/2011) e deducendo infine la prescrizione ma indicando un tempo di commissione del rato (ottobre 2015) diverso da quello de quo (commesso il 23 giugno 2018) ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAFFEI MIRCO nato a FOGGIA il 31/05/1991 avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
n i r considerato che i motivi di ricorso presentati nell'interesse diiivl7MAFFEI non fanno alcun riferimento al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), muovendo censure relative a una fattispecie diversa rispetto al tentato furto aggravato in imputazione, segnatamente censurando l'affermazione di responsabilità di un diverso soggetto (BRUNO) per un diverso reato (quello previsto dall'art. 75 d. Igs. 159/2011) e deducendo infine la prescrizione ma indicando un tempo di commissione del rato (ottobre 2015) diverso da quello de quo (commesso il 23 giugno 2018) ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni F ncolini Stefano palla 17- EPOSITATA IN CANCELLERIA 3 0 20