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Ordinanza — n. 20984/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20984/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20984/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO ROCKARDO nato il 02/04/1976 avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; rilevato che l'unico motivo di ricorso presentato nell'interesse di Rockardo ROMANO è: - manifestamente infondato nella parte in cui ha assunto l'assoluta carenza di motivazione (ad avviso della difesa, apparente) sul motivo di appello con il quale si era chiesta l'esclusione della contestata recidiva, atteso che la Corte territoriale sul punto ha richiamato non solo il nutrito casellario dell'imputato ma ha fatto riferimento pure alle modalità della condotta di cui al capo a. della rubrica, poco prima tratteggiate, in ordine alla quale ha confermato la statuizione di condanna resa dal primo Giudice; e, in tal modo, non ha argomentato in maniera del tutto avulsa dalle risultanze processuali o per il tramite di proposizioni prive di efficacia dimostrativa (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 263100 - 01;

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 20984/2022 — snpen · Corte di Cassazione: della rubrica, poco prima tratteggiate, in ordine alla quale ha confermato la statuizione di condanna resa dal primo Giudice; e, in tal modo, non ha argomentato in maniera del tutto avulsa dalle risultanze processuali o per il tramite di proposizioni prive di efficacia dimostrativa (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 263100 - 01;

Parole chiave

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motivi di cassazione ammende per infrazione procedurale prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria anticipo delle spese ricorso per cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
- e del tutto generico nel resto, atteso che si è limitato a riportare i princìpi in tema di recidiva, senza addure alcun elemento e alcuna censura effettivamente riferibili al caso di specie; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO ROCKARDO nato il 02/04/1976 avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

rilevato che l'unico motivo di ricorso presentato nell'interesse di Rockardo ROMANO è: - manifestamente infondato nella parte in cui ha assunto l'assoluta carenza di motivazione (ad avviso della difesa, apparente) sul motivo di appello con il quale si era chiesta l'esclusione della contestata recidiva, atteso che la Corte territoriale sul punto ha richiamato non solo il nutrito casellario dell'imputato ma ha fatto riferimento pure alle modalità della condotta di cui al capo a. della rubrica, poco prima tratteggiate, in ordine alla quale ha confermato la statuizione di condanna resa dal primo Giudice; e, in tal modo, non ha argomentato in maniera del tutto avulsa dalle risultanze processuali o per il tramite di proposizioni prive di efficacia dimostrativa (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 263100 - 01;

Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, Salerno Rv. 221437 - 01). - e del tutto generico nel resto, atteso che si è limitato a riportare i princìpi in tema di recidiva, senza addure alcun elemento e alcuna censura effettivamente riferibili al caso di specie; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Francolio4 StefarPalla k , I DEPOSITATA IN CANCELLERI