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Ordinanza — n. 20981/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20981/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20981/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 30VANOVICH MIHALLO nato il 11/02/1981 JOVANOVICH ZIKICA nato il 28/05/1994 avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 20981/2022 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

Parole chiave

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azione di risarcimento danni da sequestro indennizzo per carcerazione preventiva motivi di cassazione procedura di rivendicazione nel pignoramento capitale industriale espropriazione preventiva

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
262575 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 30VANOVICH MIHALLO nato il 11/02/1981 JOVANOVICH ZIKICA nato il 28/05/1994 avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

considerato che, con l'unico motivo di ricorso presentato nell'interesse di ihallo JOVANOVICH e Zikica 30VANOVICH ,è stato addotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata a cagione della mancata concessione agli imputati delle circostanze attenuanti generiche; tuttavia, il ricorso contiene asserti generici, privi di un effettivo riferimento alla decisione impugnata, assumendo che essa sia priva di motivazione in proposito, nonostante i Giudici di merito abbiano puntualmente argomentato in ordine all'esercizio del proprio potere discrezionale sul punto (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); ritenuto che, dunque, l'impugnazione non contiene un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf.

Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Il Co sigliere estensore Il Presidente n iovanni Franco Uni StefARo y i i Ò „ts5 D EP- StTATA tN CANCF_'..t 3 t toiA