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Ordinanza — n. 20979/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20979/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20979/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGROFOGLIO RICCARDO nato il 30/06/1975 avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; considerato che il ricorso presentato nell'interesse di Riccardo AGROFOGLIO, nel corpo di un'unica esposizione: - ha censurato la sentenza impugnata sotto il profilo della valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e per aver ritenuto l'imputato colpevole del reato contestato al di là di ogni ragionevole dubbio in mancanza di indizi precisi e concordanti; - in particolare, ha assunto che le dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile (proprio in ragione della pretesa risarcitoria da lei azionata) avrebbero richiesto riscontri non presenti in atti e si è doluto della valutazione della credibilità attendibilità, logicità e verosimiglianza del suo narrato, evidenziando come nel caso di specie che sarebbe una contraddizione non marginale tra il narrato di lei e quello della figlia; ritenuto che il ricorso ha in realtà sottoposto alla valutazione di questa Corte di legittimità un apprezzamento diverso del compendio istruttorio, senza neppure assumere un travisamento della prova e reiterando le medesime allegazioni già esposte con l'atto di appello, che hanno trovato nella sentenza impugnata una risposta congrua e priva di illogicità manifeste passibili di sindacato in questa sede di legittimità (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa e altro, Rv. 268360 - 01;

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 20979/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa e altro, Rv. 268360 - 01;

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa ritiro della querela penale motivazione inadeguata delle censure costituzionali censura dell'apprezzamento delle prove censure procedurali esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
262575 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGROFOGLIO RICCARDO nato il 30/06/1975 avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

considerato che il ricorso presentato nell'interesse di Riccardo AGROFOGLIO, nel corpo di un'unica esposizione: - ha censurato la sentenza impugnata sotto il profilo della valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e per aver ritenuto l'imputato colpevole del reato contestato al di là di ogni ragionevole dubbio in mancanza di indizi precisi e concordanti; - in particolare, ha assunto che le dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile (proprio in ragione della pretesa risarcitoria da lei azionata) avrebbero richiesto riscontri non presenti in atti e si è doluto della valutazione della credibilità attendibilità, logicità e verosimiglianza del suo narrato, evidenziando come nel caso di specie che sarebbe una contraddizione non marginale tra il narrato di lei e quello della figlia; ritenuto che il ricorso ha in realtà sottoposto alla valutazione di questa Corte di legittimità un apprezzamento diverso del compendio istruttorio, senza neppure assumere un travisamento della prova e reiterando le medesime allegazioni già esposte con l'atto di appello, che hanno trovato nella sentenza impugnata una risposta congrua e priva di illogicità manifeste passibili di sindacato in questa sede di legittimità (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa e altro, Rv. 268360 - 01;

Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Il Consigliere estensor