Italian appeal dismissed for genericity; appellant failed to specifically argue against first-instance reasoning on identity document forgery.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Massimo Tottoli inadmissible due to a lack of specific arguments regarding the first-instance judgment. The appellant merely referenced the police officer's testimony on identity document forgery without addressing the specific factual and legal grounds used by the trial court to establish Tottoli's liability. Consequently, the court upheld the lower court's decision and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible for lack of specificity when the critical points regarding the facts or law are not explicitly stated and argued, as the appellant must specifically confront the reasoning of the decision under review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOTTOLI MASSIMO nato a PAVIA 11 13/05/1963 avverso l'ordinanza del 24/12/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
considerato che: - il ricorso presentato nell'interesse di Massimo TOTTOLI ha censurato l'ordinanza impugnata per aver ritenuto inammissibile il gravame a cagione della sua genericità; - la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che l'appello sia inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811 - 01; cfr. già - nella vigenza del precedente testo dell'art. 581 cod. proc. pen. - con argomentazioni valevoli anche per la formulazione attuale della norma, Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01); - nel caso in esame, in effetti, l'atto di appello deve ritenersi generico poiché aveva inteso censurare la sentenza di primo grado richiamando soltanto la deposizione del teste di polizia giudiziaria Alessandro DOLCE relativa ai controlli svolti in ordine alla falsificazione del documento di identità de quo, senza effettivamente confrontarsi - come correttamente rilevato dalla Corte di merito - con l'impianto argomentativo posto dal Tribunale a sostegno dell'affermazione di responsabilità del TOTTOLI anche per detto reato, incentrato sul fatto che la carta d'identità posseduta ed esibita dall'imputato, contraffatta, recasse la sua foto e che ciò deponesse per il suo concorso nella contraffazione medesima; - dunque, è con evidenza corretta la decisione impugnata; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Il Consigliere estensore