Ordinanza — n. 20977/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DESORTES LUCA CRISTIANO nato a SASSARI il 23/11/1989 avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; /1' considerato che: - con l'unico motivo di ricorso presentato nell'interesse di Luca Cristiano DESORTES si è censurata la sentenza impugnata, assumendo il vizio di motivazione, a cagione del mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche concesse all'imputato; - la prospettazione difensiva è generica perché non si confronta in effetti con la motivazione della sentenza impugnata, la quale ha rigettato il motivo d'appello (con cui era stata richiesta la prevalenza delle circostanze in discorso) facendo pure espresso riferimento alle modalità dell'azione posta in essere dall'imputato e alla sua attitudine alla commissione di delitti contro il patrimonio, richiamando i suoi precedenti penali e compiendo una negativa valutazione della sua personalità alla luce della ripetuta violazione delle prescrizioni imposte, così congruamente motivando l'esercizio del potere discrezionale ad essa devoluto (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01) che il ricorrente non ha puntualmente censurato; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 20977/2022 — snpen · Corte di Cassazione: di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; /1' considerato che: - con l'unico motivo di ricorso presentato nell'interesse di Luca Cristiano DESORTES si è censurata la sentenza impugnata, assumendo il vizio di motivazione, a cagione del mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche concesse all'imputato; - la prospettazione difensiva è generica perché non si confronta in effetti con la motivazione della sentenza impugnata, la quale ha rigettato il motivo d'appello (con cui era stata richiesta la prevalenza delle circostanze in discorso) facendo pure espresso riferimento alle modalità dell'azione posta in essere dall'imputato e alla sua attitudine alla commissione di delitti contro il patrimonio, richiamando i suoi precedenti penali e compiendo una negativa valutazione della sua personalità alla luce della ripetuta violazione delle prescrizioni imposte, così congruamente motivando l'esercizio del potere discrezionale ad essa devoluto (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01) che il ricorrente non ha puntualmente censurato; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DESORTES LUCA CRISTIANO nato a SASSARI il 23/11/1989 avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; /1'
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
considerato che: - con l'unico motivo di ricorso presentato nell'interesse di Luca Cristiano DESORTES si è censurata la sentenza impugnata, assumendo il vizio di motivazione, a cagione del mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche concesse all'imputato; - la prospettazione difensiva è generica perché non si confronta in effetti con la motivazione della sentenza impugnata, la quale ha rigettato il motivo d'appello (con cui era stata richiesta la prevalenza delle circostanze in discorso) facendo pure espresso riferimento alle modalità dell'azione posta in essere dall'imputato e alla sua attitudine alla commissione di delitti contro il patrimonio, richiamando i suoi precedenti penali e compiendo una negativa valutazione della sua personalità alla luce della ripetuta violazione delle prescrizioni imposte, così congruamente motivando l'esercizio del potere discrezionale ad essa devoluto (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01) che il ricorrente non ha puntualmente censurato; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Fra colini Stefanp à6e Dee