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Ordinanza — n. 20976/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific criticism and generic legal principles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20976/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Marius Ionut Turcan inadmissible due to a lack of specific criticism against the appealed judgment. The appellant's submission merely repeated a legal principle established by the Court itself and contained generic assumptions unrelated to the specific case facts. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine of €4,000 to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific criticism of the contested decision, merely repeating established legal principles or containing generic assumptions unrelated to the case.

Parole chiave

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lack of specific criticism inadmissible appeal generic legal principles procedural costs fine fund payment art. 364 c.p.p. art. 616 c.p.p. ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
262575 - 01), in particolare poiché si limita a riportare un principio di diritto espresso da questa Corte e, nel resto, riporta assunti del tutto generici e in alcun modo riferibili al caso in esame; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p
262575 - 01), in particolare poiché si limita a riportare un principio di diritto espresso da questa Corte e, nel resto, riporta assunti del tutto generici e in alcun modo riferibili al caso in esame; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
considerato che l'unico motivo di ricorso presentato nell'interesse di Marius Ionut TURCAN è patentemente privo della necessaria specificità in quanto non contiene un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURCAN MARIUS IONUT nato il 23/06/1992 avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

considerato che l'unico motivo di ricorso presentato nell'interesse di Marius Ionut TURCAN è patentemente privo della necessaria specificità in quanto non contiene un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01), in particolare poiché si limita a riportare un principio di diritto espresso da questa Corte e, nel resto, riporta assunti del tutto generici e in alcun modo riferibili al caso in esame; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Francolini Stefax alla C3 t ITATA D EPOSCANCELLEPIA 3 o( r.