Italian Court dismisses appeal for lack of specific criticism and generic legal principles.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Marius Ionut Turcan inadmissible due to a lack of specific criticism against the appealed judgment. The appellant's submission merely repeated a legal principle established by the Court itself and contained generic assumptions unrelated to the specific case facts. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine of €4,000 to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific criticism of the contested decision, merely repeating established legal principles or containing generic assumptions unrelated to the case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURCAN MARIUS IONUT nato il 23/06/1992 avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
considerato che l'unico motivo di ricorso presentato nell'interesse di Marius Ionut TURCAN è patentemente privo della necessaria specificità in quanto non contiene un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01), in particolare poiché si limita a riportare un principio di diritto espresso da questa Corte e, nel resto, riporta assunti del tutto generici e in alcun modo riferibili al caso in esame; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Francolini Stefax alla C3 t ITATA D EPOSCANCELLEPIA 3 o( r.