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Sentenza — n. 20974/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 20974/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 20974/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 29 giugno 2020 la Corte di appello dì Torino, a seguito del gravame interposto nell'interesse di Bogdan Gheorghe IANCU, ha confermato la pronuncia in data 19 novembre 2019 con la quale il Tribunale di Torino, all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato l'imputato per il delitto di tentato furto aggravato a lui ascritto e, ritenuta la recidiva qualificata in contestazione e concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, lo aveva condannato alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro quattrocento di multa.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 20974/2022 — snpen · Corte di Cassazione: In secondo luogo, il ricorso è generico e versato in fatto perché non si confronta in toto con la motivazione della sentenza impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), che ha rigettato il motivo d'appello con cui era stata chiesta la riduzione della pena inflitta in primo grado, indicando gli elementi su cui ha fondato il proprio apprezzamento e, in particolare, non facendo riferimento soltanto ai precedenti dell'imputato ma valorizzando la professionalità dimostrata nella commissione del reato oggetto del presente procedimento alla luce delle specifiche modalità della condotta, e ciò conformemente al disposto dell'art. 133 cod. pen. e senza che possa ravvisarsi alcun vizio per il fatto che nella specie è stata ritenuta pure la recidiva (cfr.

Parole chiave

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tentata estorsione sanzione penale riduzione della multa altri reati maggiorazione dissuasiva sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IANCU BOGDAN GHEORGHE nato il 20/11/1985 avverso la sentenza del 29/06/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 29 giugno 2020 la Corte di appello dì Torino, a seguito del gravame interposto nell'interesse di Bogdan Gheorghe IANCU, ha confermato la pronuncia in data 19 novembre 2019 con la quale il Tribunale di Torino, all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato l'imputato per il delitto di tentato furto aggravato a lui ascritto e, ritenuta la recidiva qualificata in contestazione e concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, lo aveva condannato alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro quattrocento di multa.

2. Avverso la decisione di secondo grado il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo, con il quale ha denunciato il vizio di motivazione sull'entità della pena inflitta.

3. Il motivo di ricorso è inammissibile. 3.1. Esso è, anzitutto, manifestamente infondato nella parte in cui si duole della mancata indicazione da parte già del Tribunale, nel determinare la pena per il delitto tentato, della riduzione operata rispetto alla pena prevista per l'ipotesi consumata. Sul punto è dirimente considerare che la pena stabilita per il delitto tentato (figura di reato a se stante, del tutto autonoma, pur conservando il nomen iuris della figura del delitto cui si riferisce) non può che trarsi dal disposto dell'art. 56, comma 2, cod. pen., secondo cui «il colpevole di delitto tentato è punito: con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo; e, negli altri casi con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi».

Ebbene, è proprio la lettera della legge a rendere manifesto che la pena massima per il tentativo - per le ipotesi in cui per il delitto de quo sia prevista una pena detentiva temporanea - è il massimo edittale posto per il delitto consumato diminuito nella misura minima prevista dall'art. 56, comma 2, ossia di un terzo, così come, di converso, la pena minima prevista per il tentativo è pari al minimo edittale posto per il delitto consumato diminuito nella misura massima consentita dall'art. 56, comma 2, ossia di due terzi (cfr. già Sez. 6, n. 12378 del 07/07/1989, Cava, Rv. 182092 - 01;

Sez. 2, n. 696 del 26/09/1986 - dep. 1987, Broccia, Rv. 174913- 01; Sez. 1, n. 2391 del 13/01/1984, Radziszesky, Rv. 163165 - 01; Sez. 2, n. 2141 del 07/11/1969 - dep. 1970, Sciacca, Rv. 113758 - 01). Dunque, il giudice chiamato a determinare la pena per il delitto tentato devoluto alla sua cognizione non deve indicare in che misura la riduca rispetto a quella posta per la fattispecie consumata bensì deve commisurarla, in ossequio ai criteri di legge, entro lo spazio edittale (come sopra determinato) proprio della specifica ipotesi di delitto tentato su cui è chiamato a pronunciarsi.

In secondo luogo, il ricorso è generico e versato in fatto perché non si confronta in toto con la motivazione della sentenza impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), che ha rigettato il motivo d'appello con cui era stata chiesta la riduzione della pena inflitta in primo grado, indicando gli elementi su cui ha fondato il proprio apprezzamento e, in particolare, non facendo riferimento soltanto ai precedenti dell'imputato ma valorizzando la professionalità dimostrata nella commissione del reato oggetto del presente procedimento alla luce delle specifiche modalità della condotta, e ciò conformemente al disposto dell'art. 133 cod. pen. e senza che possa ravvisarsi alcun vizio per il fatto che nella specie è stata ritenuta pure la recidiva (cfr.

Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783 - 01); in tal modo, la Corte di appello ha congruamente motivato esercizio del potere discrezionale ad essa devoluto (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), che non può qui essere censurato mediante un diverso apprezzamento di merito che pure il ricorso finisce col prospettare.

4. Deve, tuttavia, rilevarsi d'ufficio illegalità della pena pecuiniaria inflitta, che non rientra nei limiti di quella astrattamente comminata per il reato in contestazione (cfr. Sez. 6, n. 32243 del 15/07/2014, Tanzi, Rv. 260326 - 01; Sez. 2, n. 12991 del 19/02/2013, Stagno e altri, Rv. 255197). Nel caso di specie, infatti, a seguito del bilanciamento delle circostanze, lo spazio edittale della pena della multa ex artt. 56 e 624 cod. pen. è compreso tra euro 51,33 ed euro 344; e la pena pecuniaria è stata determinata in euro 600 e ridotta per il rito ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen. a euro 400. Pertanto, essa deve essere qui rideterminata, alla stregua degli elementi di fatto già accertati dal giudice di merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti e tenendo conto della riduzione per il rito, in euro ottanta, con il conseguente annullamento senza rinvio in parte qua della sentenza impugnata (cfr. art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., e Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017 - dep. 2018, Matrone, Rv. 271831 - 01).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena pecuniaria, che ridetermina in euro ottanta di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 23/02/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Fran.cg