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Ordinanza — n. 20973/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20973/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20973/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOJIC DRAGAN nato a OLBIA il 19/02/1979 avverso la sentenza del 27/06/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; considerato che l'unico motivo di ricorso presentato nell'interesse di Dragan BOJIC - che ha censurato la sentenza impugnata per non aver ravvisato la truffa - in vece del furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento - è manifestamente infondato, in quanto la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che: - «in tema di reati contro il patrimonio, è configurabile il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento allorquando lo spossessamento si verifica invito domino, mentre ricorre la truffa nel caso in cui il trasferimento del possesso della res si realizza con il consenso, seppure viziato dagli altrui artifici o raggiri, della vittima» (Sez. 4, n. 5435 del 09/11/2018, Morabito, Rv. 275019 - 01;

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 20973/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 4, n. 5435 del 09/11/2018, Morabito, Rv. 275019 - 01;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali motivi di cassazione ammende per infrazione procedurale prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria addebito di tasse allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 5435/2018
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOJIC DRAGAN nato a OLBIA il 19/02/1979 avverso la sentenza del 27/06/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

considerato che l'unico motivo di ricorso presentato nell'interesse di Dragan BOJIC - che ha censurato la sentenza impugnata per non aver ravvisato la truffa - in vece del furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento - è manifestamente infondato, in quanto la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che: - «in tema di reati contro il patrimonio, è configurabile il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento allorquando lo spossessamento si verifica invito domino, mentre ricorre la truffa nel caso in cui il trasferimento del possesso della res si realizza con il consenso, seppure viziato dagli altrui artifici o raggiri, della vittima» (Sez. 4, n. 5435 del 09/11/2018, Morabito, Rv. 275019 - 01;

Sez. 5, n. 36138 del 22/05/2018, Zizzo, Rv. 273881; Sez. 5, n.18655 del 24/02/2017, Suffer, Rv. 269640); - «il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento ricorre ogni qualvolta la consegna del bene non sia un atto dispositivo riconducibile alla libera autodeterminazione della persona offesa di spossessarsene, acconsentendo ad una definitiva uscita del bene dalla propria sfera patrimoniale in virtù di una determinazione viziata dagli altrui artifizi o raggiri, ma sia determinata attraverso una strumentale condotta fraudolenta, che ponga l'agente in condizioni di operare la diretta apprensione del bene, dopo essersene procurato la immediata disponibilità materiale a titolo precario e senza che si determini lo spossessamento giuridico del titolare del diritto, contro la volontà del medesimo» (Sez. 4, n. 5435/2018, cit.); - nel caso in esame - come correttamente rilevato dalla Corte distrettuale, la cui ricostruzione non è stato neppure dedotto che abbia travisato la prova (e come per vero si trae dallo stesso ricorso) - la prospettazione artificiosa da parte dell'imputato (che ha ottenuto il consenso della persona offesa a recarsi nel bagno del locale in cui si erano incontrati con l'orologio che lo stesso offeso aveva posto in vendita, al solo fine di esaminarlo sotto la luce artificiale per accertarne l'autenticità) «non è sfociata nell'ottenimento di un atto di disposizione patrimoniale compiuto dalla persona offesa ma nella realizzazione maliziosa di condizioni di affidamento da parte di quest'ultima per impossessarsi, poi, repentinamente, invito domino» dell'orologio (in particolare, come si trae dalla sentenza impugnata, «dileguandosi» e «facendo perdere le proprie tracce); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Il Consigliere