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Ordinanza — n. 20970/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20970/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20970/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIACOVELLI GRAZIA nato a CRISPIANO il 21/12/1949 avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; rilevato che: - il primo motivo presentato nell'interesse di Grazia GIACOVELLI (anche tenuto conto di quanto dedotto sotto il medesimo profilo con i motivi nuovi) è manifestamente infondato, poiché ha assunto che nel caso di specie la Corte di appello avrebbe dovuto procedere in pubblica udienza, alla presenza delle parti, sol perché l'appellante aveva richiesto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; difatti, con evidenza l'art. 23, comma 1, decreto legge 9 novembre 2020, n. 149 (applicabile ratione temporis: cfr. art. 1, comma 2, legge 18 dicembre 2020, n. 176, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137) - per quel che qui rileva - ha previsto che la corte di appello proceda in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti «fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale», ossia ad eccezione dei casi in cui la rinnovazione venga effettivamente disposta dallo stesso giudice di secondo grado e non a fronte della mera richiesta di essa; e tale ipotesi è - altrettanto evidentemente distinta dal caso - contemplato dalla stesso comma e oggi dall'art. 23-bis d.l. 137/2020 - in cui una delle parti, esercitando il diritto potestativo attribuitole, avanzi «richiesta di discussione orale o l'imputato manifesti la volontà di comparire»; - il secondo motivo è generico poiché si è doluto della tardiva presentazione delle conclusioni del Procuratore generale distrettuale, ex se non sanzionata da nullità (Sez. 3, n. 38177 del 07/09/2021, Fantasia, Rv. 282373 - 01:

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 20970/2022 — snpen · Corte di Cassazione: «in tema di procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, il mancato rispetto da parte del pubblico ministero del termine di cui all'articolo 23, d.l. 9 novembre 2020, n. 149 per la presentazione delle proprie conclusioni (almeno dieci giorni prima dell'udienza), non produce alcuna nullità, atteso che - a differenza del termine per la presentazione dell'istanza di discussione orale - non ne è espressamente prevista la perentorietà»), senza indicare in alcun modo il concreto pregiudizio che la difesa avrebbe subito per tale ragione (cfr.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale motivi di cassazione ricorso per cassazione infrazione commessa per negligenza risarcimento per errore giudiziario cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
282461 - 01) senza che occorra immorare oltre sul punto; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIACOVELLI GRAZIA nato a CRISPIANO il 21/12/1949 avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

rilevato che: - il primo motivo presentato nell'interesse di Grazia GIACOVELLI (anche tenuto conto di quanto dedotto sotto il medesimo profilo con i motivi nuovi) è manifestamente infondato, poiché ha assunto che nel caso di specie la Corte di appello avrebbe dovuto procedere in pubblica udienza, alla presenza delle parti, sol perché l'appellante aveva richiesto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; difatti, con evidenza l'art. 23, comma 1, decreto legge 9 novembre 2020, n. 149 (applicabile ratione temporis: cfr. art. 1, comma 2, legge 18 dicembre 2020, n. 176, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137) - per quel che qui rileva - ha previsto che la corte di appello proceda in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti «fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale», ossia ad eccezione dei casi in cui la rinnovazione venga effettivamente disposta dallo stesso giudice di secondo grado e non a fronte della mera richiesta di essa; e tale ipotesi è - altrettanto evidentemente distinta dal caso - contemplato dalla stesso comma e oggi dall'art. 23-bis d.l. 137/2020 - in cui una delle parti, esercitando il diritto potestativo attribuitole, avanzi «richiesta di discussione orale o l'imputato manifesti la volontà di comparire»; - il secondo motivo è generico poiché si è doluto della tardiva presentazione delle conclusioni del Procuratore generale distrettuale, ex se non sanzionata da nullità (Sez. 3, n. 38177 del 07/09/2021, Fantasia, Rv. 282373 - 01:

«in tema di procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, il mancato rispetto da parte del pubblico ministero del termine di cui all'articolo 23, d.l. 9 novembre 2020, n. 149 per la presentazione delle proprie conclusioni (almeno dieci giorni prima dell'udienza), non produce alcuna nullità, atteso che - a differenza del termine per la presentazione dell'istanza di discussione orale - non ne è espressamente prevista la perentorietà»), senza indicare in alcun modo il concreto pregiudizio che la difesa avrebbe subito per tale ragione (cfr.

Sez. 2, n. 34914 del 07/09/2021, Carlino, Rv. 281941 - 01; cfr. pure, con riferimento all'analoga disciplina prevista per il giudizio di legittimità Sez. 6, n. 28032 del 30/04/2021, Simbari, Rv. 281694 - 02; Sez. 5, n. 6207 del 17/11/2020 - dep. 2021, P., Rv. 280412 - 01), fermo restando pure che in sede di legittimità, quando è censurata la applicazione di una norma processuale, non ha alcuna rilevanza il difetto di motivazione sul punto da parte del giudice di merito (Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, Di Giovanni, Rv. 281391 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322 - 01); considerato che nel resto, in ragione della rilevata inammissibilità dei motivi originariamente dedotti, i motivi nuovi sono inammissibili (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto, Rv. 277850 - 01), il che rende irrilevante il rinvio pregiudiziale - chiesto nel corso di essi - di una questione alla Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul 7") funzionamento dell'Unione europea (Sez. 3, n. 42156 del 15/09/2021, Bertora, Rv. 282461 - 01) senza che occorra immorare oltre sul punto; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Francolini StefanePalI L'S O t dt - DEP O S AT A