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Ordinanza — n. 20966/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20966/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20966/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LASZLO MIKLOS nato il 16/08/1979 avverso la sentenza del 26/10/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; considerato che: - con l'unico motivo di ricorso presentato nell'interesse di Miklos LASZLO si è censurata la sentenza impugnata, assumendo la mancanza di motivazione sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. nonché sulla esclusione dell'aggravante prevista dall'art. 61 n. 5 cod. pen., come richiesto con l'atto di appello; - il motivo è generico in relazione alle circostanze attenuanti generiche perché non si confronta con la motivazione, la quale ha espressamente riferito anche all'odierno ricorrente le ragioni in forza delle quali ne ha escluso i presupposti, facendo riferimento alla spiccata tendenza a delinquere di tutti gli imputati, impegnati nella programmazione di plurime condotte criminose, parte delle quali effettivamente poste in essere nell'arco di pochi giorni, e non si è limitata a negare la sussistenza di elementi suscettibili di positivo apprezzamento ma ha fatto altresì riferimento al valore tutt'altro trascurabile della refurtiva, fondando sulla scorta di tale anche l'esclusione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cit.; - il ricorso è poi del tutto generico con riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cit., in relazione alla quale non è possibile apprezzare le ragioni che sarebbero state disattese dalla Corte territoriale; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 20966/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 62 n. 4 cod. pen. nonché sulla esclusione dell'aggravante prevista dall'art. 61 n. 5 cod. pen., come richiesto con l'atto di appello; - il motivo è generico in relazione alle circostanze attenuanti generiche perché non si confronta con la motivazione, la quale ha espressamente riferito anche all'odierno ricorrente le ragioni in forza delle quali ne ha escluso i presupposti, facendo riferimento alla spiccata tendenza a delinquere di tutti gli imputati, impegnati nella programmazione di plurime condotte criminose, parte delle quali effettivamente poste in essere nell'arco di pochi giorni, e non si è limitata a negare la sussistenza di elementi suscettibili di positivo apprezzamento ma ha fatto altresì riferimento al valore tutt'altro trascurabile della refurtiva, fondando sulla scorta di tale anche l'esclusione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cit.; - il ricorso è poi del tutto generico con riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cit., in relazione alla quale non è possibile apprezzare le ragioni che sarebbero state disattese dalla Corte territoriale; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie modalità di calcolo dell'ammenda addebito di tasse ammende per infrazione procedurale motivi di cassazione rimborso delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
5 cit., in relazione alla quale non è possibile apprezzare le ragioni che sarebbero state disattese dalla Corte territoriale; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LASZLO MIKLOS nato il 16/08/1979 avverso la sentenza del 26/10/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

considerato che: - con l'unico motivo di ricorso presentato nell'interesse di Miklos LASZLO si è censurata la sentenza impugnata, assumendo la mancanza di motivazione sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. nonché sulla esclusione dell'aggravante prevista dall'art. 61 n. 5 cod. pen., come richiesto con l'atto di appello; - il motivo è generico in relazione alle circostanze attenuanti generiche perché non si confronta con la motivazione, la quale ha espressamente riferito anche all'odierno ricorrente le ragioni in forza delle quali ne ha escluso i presupposti, facendo riferimento alla spiccata tendenza a delinquere di tutti gli imputati, impegnati nella programmazione di plurime condotte criminose, parte delle quali effettivamente poste in essere nell'arco di pochi giorni, e non si è limitata a negare la sussistenza di elementi suscettibili di positivo apprezzamento ma ha fatto altresì riferimento al valore tutt'altro trascurabile della refurtiva, fondando sulla scorta di tale anche l'esclusione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cit.; - il ricorso è poi del tutto generico con riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cit., in relazione alla quale non è possibile apprezzare le ragioni che sarebbero state disattese dalla Corte territoriale; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente iovanni Francol Steps.o Palla DEPOSITATA IN CANCELLEPIA 30 G 2022