Sentenza — n. 20965/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in data 30 gennaio 2020 la Corte di appello di Messina, a seguito del gravame interposto nell'interesse di Maria Rosa BELARDO e in parziale riforma della pronuncia del 3 ottobre 2018 del Tribunale di Messina, ha rideterminato in mitius la pena irrogata alla stessa imputata e le ha concesso il beneficio della non menzione ex art. 175 cod. pen., confermando nel resto la decisione gravata che ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di furto di energia elettrica, aggravato perché commesso con violenza sulle cose (artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen.) e aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 175 cod. pen; Sentenza — n. 20965/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 175 cod. pen., confermando nel resto la decisione gravata che ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di furto di energia elettrica, aggravato perché commesso con violenza sulle cose (artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen.) e aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BELARDO MARIA ROSA nato a ROCCELLA VALDEMONE il 03/04/1964 avverso la sentenza del 30/01/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza in data 30 gennaio 2020 la Corte di appello di Messina, a seguito del gravame interposto nell'interesse di Maria Rosa BELARDO e in parziale riforma della pronuncia del 3 ottobre 2018 del Tribunale di Messina, ha rideterminato in mitius la pena irrogata alla stessa imputata e le ha concesso il beneficio della non menzione ex art. 175 cod. pen., confermando nel resto la decisione gravata che ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di furto di energia elettrica, aggravato perché commesso con violenza sulle cose (artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen.) e aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza.
2. Avverso la decisione di secondo grado il difensore dell'imputata ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo, con il quale ha denunciato il vizio di motivazione in relazione alla commissione del delitto da parte dell'imputata. Il ricorso non è manifestamente infondato nella parte in cui ha dedotto che la Corte di merito non ha argomentato compiutamente sulle censure prospettate con il gravame, relative al fatto che la manomissione del contatore, riscontrata il 31 luglio 2013, alla luce di quanto riportato dagli stessi verificatori dell'ente erogatore era da collocarsi in epoca anteriore, quando intestatario del contratto era altro soggetto, e alla circostanza che sia stata la stessa BELARDO a chiedere l'intervento dei tecnici ENEL. Ne deriva che il termine di prescrizione del reato (commesso il 31 luglio 2013), in mancanza di sospensione e tenendo conto dell'interruzione, è decorso il 31 gennaio 2021 e dunque deve disporsi l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 23/02/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Francolini Ster.apo DEPOSITATA IN CANCELLERIA