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Ordinanza — n. 20927/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive arguments and insufficient motivation for generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20927/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for the illogical reasoning regarding criminal charges and the lack of motivation for denying generic mitigating circumstances. The court rejected these claims because the first ground was a mere repetition of previously rejected arguments, while the second failed to challenge the judge's selective evaluation of relevant facts.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals based on the mere repetition of arguments already rejected in lower courts are inadmissible; denials of generic mitigating circumstances are valid if the judge references decisive elements without needing to consider every fact presented.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments generic mitigating circumstances judicial motivation Corte di Cassazione motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv.
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014
Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic
Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic, Rv.
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CARLO ANTONIO nato a ATESSA il 05/10/1982 avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la condanna resa dal Tribunale di Vasto, in data 17 luglio 2019, nei confronti di Antonio Di Carlo, alla pena di mesi sette di reclusione, in relazione ai reati di cui agli artt. 256, comma 3, d. Igs. n. 152 del 2006 (capo a) , artt. 633, 639-bis cod. pen. (capo b) e art. 437, primo comma , cod. pen. (capo c), riconosciuta la continuazione tra i reati, ritenuto più grave quello contestato al capo c.

2. Avverso la descritta sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, denunciando violazione di legge per illogicità della motivazione quanto alla sussistenza dei reati e alla loro riferibilità al Di Carlo, nonché violazione di legge per difetto di motivazione e erronea applicazione di norma penale quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

3. Considerato che il primo motivo di ricorso appare riproduttivo di identiche censure, devolute con il gravame, cui la Corte territoriale ha risposto fornendo motivazione immune da vizi e non manifestamente illogica (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), rispetto alla quale le critiche formulate con il ricorso si appalesano meramente reiterative e, dunque, inammissibili (cfr. nel senso che sono inammissibili i motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti nel precedente grado e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970;

Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838). 3.1.Ritenuto, altresì, quanto al secondo motivo di ricorso, che lo stesso è del pari inammissibile considerato che attinge un giudizio, quello circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche, adeguatamente motivato, tenuto conto che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego indicato, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (tra le altre, Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610;

Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic, Rv. 256172). 4.Rilevato che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in considerazione dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Barb