Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20925/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses prisoner's appeal on prison conditions citing lack of specific argumentation and procedural repetition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20925/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the prisoner's arguments merely repeated those already rejected in the lower tribunal's decision. The court found the lower court's analysis of prison space and hygiene conditions legally sound and free from error. Consequently, the appeal was rejected for failing to provide a specific, critical argument against the established facts.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 35-ter Ord. pen.; Art. 69, comma 6 Ord. pen.; Art. 3 CEDU: Appeals in prison condition cases are inadmissible if they merely reproduce arguments already rejected in the lower court without offering a specific, critical analysis of the factual findings or legal reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
prison conditions appeal inadmissible appeal repetition of arguments prison space standards procedural requirements condono delle spese procedurali ripetibili dell'avvocato ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 35-ter Ord. pen.
pen., avverso il provvedimento con la quale il Magistrato di sorveglianza in sede, in data 17 febbraio 2021, ha accolto parzialmente il reclamo proposto dal predetto, ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen.
Art. 69, comma 6 Ord. pen.
Art. 3 CEDU
pen., avverso il provvedimento con la quale il Magistrato di sorveglianza in sede, in data 17 febbraio 2021, ha accolto parzialmente il reclamo proposto dal predetto, ai sensi dell'art. 35-ter Ord.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv.
Sez. U, n. 6551 del 24/9/2020
Sez. U, n. 6551 del 24/9/2020, dep.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORDI SALVATORE GIUSEPPE nato a LOCRI il 12/12/1977 avverso l'ordinanza del 09/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato il reclamo proposto da Salvatore Giuseppe Cordì, detenuto in regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., avverso il provvedimento con la quale il Magistrato di sorveglianza in sede, in data 17 febbraio 2021, ha accolto parzialmente il reclamo proposto dal predetto, ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen.

2. Avverso la descritta ordinanza ricorre il condannato per il tramite del difensore di fiducia, Avv. G. Giunta, denunciando inosservanza ed erronea applicazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 35-ter e 69, comma 6, Ord. pen. e 3 CEDU, sia in relazione ai periodi di detenzione espiati in Reggio Calabria che per quelli presso gli istituti di pena di Novara, Spoleto e L'Aquila.

3. Considerato che i motivi si appalesano riproduttivi di quelli devoluti con il reclamo, cui il Tribunale di sorveglianza ha risposto con motivazione non censurabile in questa sede, in quanto completa, logica ed immune da violazione di legge (cfr. nel senso che sono inammissibili i motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti nel precedente grado e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso il provvedimento impugnato, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970;

Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838). 3.1.Evidenziato, invero, che il ricorrente indica disfunzioni dell'ambiente carcerario in cui è stato ristretto, senza confrontarsi, compiutamente, con i risultati dell'istruttoria oggetto della verifica compiuta dai giudici di sorveglianza risultati analizzando i quali essi hanno, con motivazione congrua, concluso che lo spazio vitale minimo, obiettivo primario della domanda risarcitoria proposta ex art. 35-ter cit., è stato garantito, nel corso del periodo in cui Cordì è stato ristretto anche nel carcere di Reggio Calabria; il Tribunale di sorveglianza, infatti, ha specificamente premesso che, con riferimento al suddetto istituto, le misurazioni della superficie vitale a disposizione del detenuto sono state effettuate al netto dello spazio occupato dagli arredi fissi, ivi incluso il letto a castello. 3.2.Evidenziato che quel che interessa ai fini della valutazione, ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen, è la salvaguardia per ciascun detenuto della superficie netta non inferiore a mq 3,00 di spazio vitale, al di sotto della quale sorge una presunzione di violazione della disposizione di cui all'art. 3 CEDU, ovviabile, tuttavia, con la dimostrazione della sussistenza di ulteriori aspetti del regime carcerario che, valutate le globali condizioni della detenzione e della sua durata, risultino idonei a compensare adeguatamente la carenza di spazio (il maggior grado, qualitativo e quantitativo, di libertà di circolazione del ristretto, l'ampia articolazione dell'attività da svolgersi all'esterno della cella, le condizioni dell'istituto particolarmente confortevoli, assenza di elementi di disagio nella fruizione dei servizi, igienici e non:

Sez. U, n. 6551 del 24/9/2020, dep. 2021, Rv. 280433-02). 3.2.Ritenuto, altresì, che le censure sollevate non risultano scandite dalla necessaria critica rispetto alle argomentazioni articolate poste a base della decisione impugnata (cfr. penultima pagina dal provvedimento impugnato) quanto all'analisi delle condizioni detentive, in relazioni alle censure prospettate per gli altri periodi di detenzione, in ordine alle condizioni dei servizi igienici, con spioncino, comunque, non ravvisandosi alcuna violazione della riservatezza nella presenza del descritto foro, utilizzato dal personale di vigilanza, secondo la motivazione del provvedimento censurato, in maniera occasionale e stante la possibilità da parte dello stesso detenuto di oscurarlo temporaneamente, a tutela della privacy, durante l'uso dei servizi igienici. 3.4.

Considerato, in ogni caso, che le censure proposte sono manifestamente infondate in quanto denunciano violazione di legge basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie, non rivisitabile in sede di legittimità. 4.Rilevato che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in considerazione dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/04/2022 Il Consigliere estensore Il presidente BarbarCalaselice .),.k.. j T