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Ordinanza — n. 20924/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20924/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20924/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARIGNANO ROBERTO nato a TORINO il 24/10/1960 avverso l'ordinanza del 28/04/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO NM:lato avviso alle parti; ,àle udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato i reclami proposti da Roberto Carignano avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza, del 13 febbraio 2020, che dichiarava inammissibile l'istanza di permesso premio per la presenza della condizione ostativa di cui all'art. 58-quater ord. pen. e avverso l'ordinanza della medesima Autorità giudiziaria, del 12 febbraio 2020, che respingeva la richiesta di permesso di necessità avanzata per fare visita alla madre, sulla base della concessione di identico permesso, per le medesime esigenze, concesso soltanto un mese prima rispetto alla nuova istanza.

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20924/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di TORINO NM:lato avviso alle parti; ,àle udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato i reclami proposti da Roberto Carignano avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza, del 13 febbraio 2020, che dichiarava inammissibile l'istanza di permesso premio per la presenza della condizione ostativa di cui all'art. 58-quater ord. pen. e avverso l'ordinanza della medesima Autorità giudiziaria, del 12 febbraio 2020, che respingeva la richiesta di permesso di necessità avanzata per fare visita alla madre, sulla base della concessione di identico permesso, per le medesime esigenze, concesso soltanto un mese prima rispetto alla nuova istanza.

Parole chiave

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diritto a un difensore patrocinio obbligatorio bancarotta fraudolenta colpa del patrocinatore spese di gratuito patrocinio difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARIGNANO ROBERTO nato a TORINO il 24/10/1960 avverso l'ordinanza del 28/04/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO NM:lato avviso alle parti; ,àle udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato i reclami proposti da Roberto Carignano avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza, del 13 febbraio 2020, che dichiarava inammissibile l'istanza di permesso premio per la presenza della condizione ostativa di cui all'art. 58-quater ord. pen. e avverso l'ordinanza della medesima Autorità giudiziaria, del 12 febbraio 2020, che respingeva la richiesta di permesso di necessità avanzata per fare visita alla madre, sulla base della concessione di identico permesso, per le medesime esigenze, concesso soltanto un mese prima rispetto alla nuova istanza.

2. Avverso l'ordinanza reitettiva ricorre il condannato, personalmente, depositando anche motivi a sostegno. 3.Rilevato che l'impugnazione risulta proposta personalmente senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dunque dopo l'entrata in vigore la legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente. 3.1.Ritenuto che tale modifica normativa impone, ora, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione e considerato che questa Corte, nella sua composizione più autorevole, ha affermato che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente la proposizione del ricorso in cassazione personale, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive, in considerazione dell'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in sede di legittimità, rispetto al quale l'esclusione della difesa personale appare ragionevole (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). 3.2.Considerato che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017), cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/04/2022 Il Consigliere estensore Il Pr sidente Barbara Calaselice iani DEPOSiTATO I