Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of grounds under the 2017 procedural code amendments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's application of a suspended sentence, arguing a lack of reasoning regarding statutory grounds for acquittal. The Court ruled that under the 2017 law, appeals against agreed sentencing are strictly limited to specific legal errors, excluding general lack of motivation or mere incongruity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Appeals against agreed sentencing are limited to specific legal grounds; general lack of motivation or incongruity does not constitute a valid ground for cassation.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUNTA ANDREA nato a MESSINA il 18/11/1982 avverso la sentenza del 23/11/2021 del GIP TRIBUNALE di MESSINA/va') dato avviso alle parti; L GeX udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Messina ha applicato ad Andrea Giunta, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni tre di reclusione ed euro mille di multa, in relazione ai reati di cui agli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967 (capo a), art. 648 cod. pen. (capo b), art. 703 cod. pen. (capo c), art. 20-bis legge n. 110 del 1975 (capo d), art. 612, secondo e terzo comma, 339 cod. pen.
2. Avverso la descritta sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, Avv. S. Silvestro, denunciando il mancato giudizio circa la insussistenza di ragioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. per tutti i reati contestati, nonché la totale mancanza di motivazione in relazione alla sussistenza o meno delle condizioni di cui all'art. 129 cit. 3.Considerato che, con l'entrata in vigore della Legge n. 103 del 2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.). 3.1.Ritenuto, infatti, che è orientamento pacifico di questa Corte di legittimità (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619;
Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252; Sez. 6, ord. n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026) quello secondo il quale l'intervento del giudice, rispetto all'accordo raggiunto dalle parti, va limitato alla verifica della corretta qualificazione giuridica proposta, onde evitare improprie derubricazioni non riguardanti in alcuna parte la pena, ma solo la qualificazione giuridica dei fatti contestati; il giudice, cioè, è chiamato ad esercitare il proprio potere di controllo sulla proposta, con la finalità esclusiva di impedire distorsioni dello strumento processuale del rito speciale prescelto, limitando l'intervento a rilevare errori macroscopici — non rilevati nel caso al vaglio — senza che gli sia richiesta una particolare attività di analisi e verifica del compendio processuale ben noto, invece, alle parti. 3.2.Ritenuto che non è consentita alcuna censura, quanto al rilevato difetto di motivazione, circa l'insussistenza di cause di proscioglimento, ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen. e che il motivo nella parte in cui attinge la misura della pena non prospetta in alcuna parte della censura, l'illegalità della pena concordata, contestandone soltanto la congruità.
4. Rilevato, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità, ai sensi degli artt. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017) e che, all'inammissibilità dell'impugnazione, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, alla stregua dei motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Barbara C