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Ordinanza — n. 20903/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20903/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20903/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARCADI SILVESTRO nato a LOCRI il 24/01/1974 avverso l'ordinanza del 20/04/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; e IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato il reclamo proposto avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Siena, reso in data 23 giugno 2020, nell'interesse di Silvestro Arcadi, di declaratoria di attualità della pericolosità e contestuale esecuzione della misura di sicurezza della libertà vigilata per anni due, in relazione alla pena di anni cinque mesi cinque di reclusione, per partecipazione ad associazione mafiosa denominata 'ndrangheta ed estorsione aggravata ai sensi dell'art. 7 legge n. 203 del 1991. 2.Avverso l'indicato provvedimento ricorre il condannato, a mezzo del difensore di fiducia, Avv. C. Biafora, denunciando mancanza di motivazione, fondando il provvedimento su legami parentali (con i cugini Crea), senza valutare l'attualità della pericolosità sociale, ma trascurando il percorso si risocializzazione, a partire dalla commissione del reato, intrapreso dal ricorrente (attività di volontariato, assenza di segnalazioni anche per frequentazioni con pregiudicati).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20903/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; e IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato il reclamo proposto avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Siena, reso in data 23 giugno 2020, nell'interesse di Silvestro Arcadi, di declaratoria di attualità della pericolosità e contestuale esecuzione della misura di sicurezza della libertà vigilata per anni due, in relazione alla pena di anni cinque mesi cinque di reclusione, per partecipazione ad associazione mafiosa denominata 'ndrangheta ed estorsione aggravata ai sensi dell'art. 7 legge n. 203 del 1991. 2.Avverso l'indicato provvedimento ricorre il condannato, a mezzo del difensore di fiducia, Avv. C. Biafora, denunciando mancanza di motivazione, fondando il provvedimento su legami parentali (con i cugini Crea), senza valutare l'attualità della pericolosità sociale, ma trascurando il percorso si risocializzazione, a partire dalla commissione del reato, intrapreso dal ricorrente (attività di volontariato, assenza di segnalazioni anche per frequentazioni con pregiudicati).

Parole chiave

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allegazioni insufficientemente motivate difetto di motivazione indigenza processuale non provata vizi procedurali intervenuta prescrizione omissione del difensore
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARCADI SILVESTRO nato a LOCRI il 24/01/1974 avverso l'ordinanza del 20/04/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato il reclamo proposto avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Siena, reso in data 23 giugno 2020, nell'interesse di Silvestro Arcadi, di declaratoria di attualità della pericolosità e contestuale esecuzione della misura di sicurezza della libertà vigilata per anni due, in relazione alla pena di anni cinque mesi cinque di reclusione, per partecipazione ad associazione mafiosa denominata 'ndrangheta ed estorsione aggravata ai sensi dell'art. 7 legge n. 203 del 1991. 2.Avverso l'indicato provvedimento ricorre il condannato, a mezzo del difensore di fiducia, Avv. C. Biafora, denunciando mancanza di motivazione, fondando il provvedimento su legami parentali (con i cugini Crea), senza valutare l'attualità della pericolosità sociale, ma trascurando il percorso si risocializzazione, a partire dalla commissione del reato, intrapreso dal ricorrente (attività di volontariato, assenza di segnalazioni anche per frequentazioni con pregiudicati).

3. Considerato che il ricorso è fondato su motivo non consentito in sede di legittimità posto che non specifica, rispetto al contenuto del provvedimento censurato, le ragioni in fatto e in diritto dei dati che lo sorreggono e che, invece, la precisazione delle caratteristiche e dei contorni di tale specificità assume rilevanza decisiva ai fini della valutazione di ammissibilità, da effettuarsi ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823) precetto tanto più stringente per il ricorso per cassazione, in quanto mezzo di impugnazione a critica vincolata (essendo inammissibile se proposto per motivi diversi da quelli stabiliti dalla legge, ai sensi dell'art. 606, commi 1 e 3, cod. proc. pen.). 3.1.Rilevato, infatti, che il Tribunale ha valorizzato con motivazione congrua e non apparente, il collegamento con soggetti posti al vertice del sodalizio operante in Piemonte e con strutture organizzative in Calabria, dotate di propria autonomia, con posizione apicale rivestita da componenti della famiglia Crea, l'adozione, nei confronti del ricorrente, della misura della sorveglianza speciale per la durata di anni tre, in data 12 febbraio 2018, le informazioni che lo collocano nella locale di San Mauro torinese, articolazione della 'ndrangheta piemontese, in collegamento con struttura insediatasi in Calabria, capeggiata dalla famiglia Crea, indicata come operante all'attualità, nonché il suo coinvolgimento in altra operazione temporalmente risalente al 2016, sempre per reato associativo, tutti argomenti con i quali il ricorso non si confronta specificamente. 4.Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Barbara Calaselice ./ut. DEPOSITATO