Ordinanza — n. 20900/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIVONA PIETRO nato a PALERMO il 18/05/1952 avverso l'ordinanza del 11/08/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; ( p," Q udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; e IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato l'istanza di semilibertà proposta da Pietro Bivona, in relazione all'espiazione della pena di cui al provvedimento di determinazione di pene concorrenti n. SIEP 297/2009, di anni trenta di reclusione irrogata per concorso in omicidio, violazione della legge armi, occultamento di cadavere, anni quattro mesi due di reclusione per successivi reati di estorsione, nonché per reati di violenza privata, lesioni personali e ricettazione..
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20900/2022 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). 3.2.Considerato che ne discende l'inammissibilità del ricorso che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017) cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIVONA PIETRO nato a PALERMO il 18/05/1952 avverso l'ordinanza del 11/08/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; ( p," Q udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
e IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato l'istanza di semilibertà proposta da Pietro Bivona, in relazione all'espiazione della pena di cui al provvedimento di determinazione di pene concorrenti n. SIEP 297/2009, di anni trenta di reclusione irrogata per concorso in omicidio, violazione della legge armi, occultamento di cadavere, anni quattro mesi due di reclusione per successivi reati di estorsione, nonché per reati di violenza privata, lesioni personali e ricettazione..
2. Avverso l'ordinanza reitettiva ricorre il condannato, personalmente, depositando anche motivi a sostegno. 3.Rilevato che l'impugnazione risulta proposta personalmente senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente. 3.1.Ritenuto che tale modifica normativa impone, ora, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione e considerato che questa Corte, nella sua composizione più autorevole, ha affermato che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente la proposizione del ricorso in cassazione personale, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive, in considerazione dell'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in sede di legittimità, rispetto al quale l'esclusione della difesa personale appare ragionevole (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). 3.2.Considerato che ne discende l'inammissibilità del ricorso che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017) cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Pr sidente Barbara Calaselice M, .uk...9................_. Win enzo Sih1n