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Ordinanza — n. 20899/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20899/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20899/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI DARIO nato a VERONA il 15/10/1971 avverso l'ordinanza del 05/10/2021 del TRIBUNALE di PESAROpoi") dato avviso alle parti; e udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; e IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Pesaro in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta da Dario Spinelli avverso il provvedimento di cumulo n. 205/2021 Siep, diretta a rilevare che nel citato cumulo non sarebbe indicata come già scontata, mediante affidamento in prova, la pena di mesi otto di reclusione ed euro 150 di multa, irrogata per il reato di furto in concorso commesso ad Ancona, in data 6 agosto 2007, giudicato con pronuncia della Corte d'appello di Ancona, divenuta irrevocabile in data 13 maggio 2015.

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20899/2022 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). 3.2.Considerato che ne discende l'inammissibilità del ricorso che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017), cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

Parole chiave

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diritto a un difensore spese di gratuito patrocinio patrocinio obbligatorio censura formulata in modo carente motivi di cassazione censura costituzionale

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI DARIO nato a VERONA il 15/10/1971 avverso l'ordinanza del 05/10/2021 del TRIBUNALE di PESAROpoi") dato avviso alle parti; e udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Pesaro in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta da Dario Spinelli avverso il provvedimento di cumulo n. 205/2021 Siep, diretta a rilevare che nel citato cumulo non sarebbe indicata come già scontata, mediante affidamento in prova, la pena di mesi otto di reclusione ed euro 150 di multa, irrogata per il reato di furto in concorso commesso ad Ancona, in data 6 agosto 2007, giudicato con pronuncia della Corte d'appello di Ancona, divenuta irrevocabile in data 13 maggio 2015.

2. Avverso l'ordinanza reitettiva ricorre il condannato, personalmente, depositando anche motivi a sostegno. 3.Rilevato che l'impugnazione risulta proposta personalmente senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dunque dopo l'entrata in vigore la legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente. 3.1.Ritenuto che tale modifica normativa impone, ora, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione e considerato che questa Corte, nella sua composizione più autorevole, ha affermato che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente la proposizione del ricorso in cassazione personale, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive, in considerazione dell'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in sede di legittimità, rispetto al quale l'esclusione della difesa personale appare ragionevole (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). 3.2.Considerato che ne discende l'inammissibilità del ricorso che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017), cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Barbara Calaselice Vin nzo piani DEPOS