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Ordinanza — n. 20897/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20897/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20897/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAVIERI GIOVANNI nato a PRAIA A MARE il 19/08/1980 avverso l'ordinanza del 14/09/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; e IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato l'istanza di Giovanni Favieri di ammissione alla misura alternativa della semilibertà, in relazione alla pena di anni diciotto giorni ventuno, in esecuzione per più condanne per reati di rapina aggravata, furto e violazione delle prescrizioni relative alla misura della sorveglianza speciale, di cui al Siep n. 123/2011 della Procura della Repubblica di Paola. 2.Avverso l'indicato provvedimento ricorre il condannato, a mezzo del difensore di fiducia, Avv. A. Lichinchi, denunciando inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione circa il giudizio negativo di risocializzazione del condannato.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20897/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; e IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato l'istanza di Giovanni Favieri di ammissione alla misura alternativa della semilibertà, in relazione alla pena di anni diciotto giorni ventuno, in esecuzione per più condanne per reati di rapina aggravata, furto e violazione delle prescrizioni relative alla misura della sorveglianza speciale, di cui al Siep n. 123/2011 della Procura della Repubblica di Paola. 2.Avverso l'indicato provvedimento ricorre il condannato, a mezzo del difensore di fiducia, Avv. A. Lichinchi, denunciando inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione circa il giudizio negativo di risocializzazione del condannato.

Parole chiave

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spese di difesa ripetibili dell'avvocato prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria accollo delle spese condono delle spese procedurali anticipo delle spese
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAVIERI GIOVANNI nato a PRAIA A MARE il 19/08/1980 avverso l'ordinanza del 14/09/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato l'istanza di Giovanni Favieri di ammissione alla misura alternativa della semilibertà, in relazione alla pena di anni diciotto giorni ventuno, in esecuzione per più condanne per reati di rapina aggravata, furto e violazione delle prescrizioni relative alla misura della sorveglianza speciale, di cui al Siep n. 123/2011 della Procura della Repubblica di Paola. 2.Avverso l'indicato provvedimento ricorre il condannato, a mezzo del difensore di fiducia, Avv. A. Lichinchi, denunciando inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione circa il giudizio negativo di risocializzazione del condannato.

3. Considerato che il ricorso è fondato su motivi non consentita in sede di legittimità posto che non specificano, rispetto al contenuto del provvedimento censurato, le ragioni in fatto e in diritto dei dati che lo sorreggono e che, invece, la precisazione delle caratteristiche e dei contorni di tale specificità assume rilevanza decisiva ai fini della valutazione di ammissibilità, da effettuarsi ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823) precetto tanto più stringente per il ricorso per cassazione, in quanto mezzo di impugnazione a critica vincolata (essendo inammissibile se proposto per motivi diversi da quelli stabiliti dalla legge, ai sensi dell'art. 606, commi 1 e 3, cod. proc. pen.). 3.1.Rilevato, infatti, che il Tribunale di sorveglianza ha valorizzato con motivazione congrua e non apparente, immune da censure di ogni tipo, l'esito delle informative di polizia giudiziaria che attestano il collegamento di Faviero con persone pregiudicate, l'inosservanza di misure di prevenzione nel tempo disposte a suo carico, la sua residenza in Praia a Mare, presso l'abitazione della madre, ove sono residenti anche familiari con precedenti penali in materia di stupefacenti. 3.2.Considerato, inoltre, che il Tribunale di sorveglianza, pur a fronte dell'esito dell'osservazione da parte della Casa circondariale di Biella, ove il predetto è ristretto e dei progressi che sono attestati quanto alla risocializzazione del condannato, ha ritenuto non idonea la misura alternativa richiesta, a fronte del lungo periodo di pena ancora da espiare, nonché della tipologia dell'attività lavorativa da espletare (di natura soltanto volontaristica, per sei ore al giorno), onde consolidare l'avviato percorso risocializzante, argomenti con i quali il ricorso non si confronta specificamente, avendo il ricorrente concentrato la sua censura sulla data in cui si collocano, da ultimo, i fatti giudicati (2009), la lunga carcerazione patita con esito dell'osservazione svolta presso la Casa circondariale di Biella, il luogo diverso (Catanzaro), ove si è chiesto di svolgere attività lavorativa, la giovane età del condannato, l'assenza di segnalazioni in tempi recenti presso la Questura di Catanzaro, nonché l'indicazione, precisa, contenuta nell'istanza, dei luoghi ove il Favieri sarebbe occupato, onde assicurare i controlli. 4.Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Pr identé, Barbara Calaselice Virenzo ni DEPOSITAT