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Ordinanza — n. 20884/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20884/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20884/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EHMAD KALID nato il 01/01/1996 avverso la sentenza del 15/09/2021 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; E IN DIRMO Il GIP del tribunale di Milano con sentenza in data 15 settembre 2021 applicava nei confronti di Ehmad Kalid la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di cui agli artt. 582 e 628 cp. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo con un unico motivo mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.

Regesto Legislator

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art. 444 c.p; Ordinanza — n. 20884/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cpp, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Parole chiave

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azione civile recidiva nell'infrazione sanzione penale risarcimento per atto illecito commisurazione della pena per rapina reati penali gravi

Disposizioni normative citate

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art. 444 c.p
E IN DIRMO Il GIP del tribunale di Milano con sentenza in data 15 settembre 2021 applicava nei confronti di Ehmad Kalid la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di cui agli artt.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EHMAD KALID nato il 01/01/1996 avverso la sentenza del 15/09/2021 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRMO Il GIP del tribunale di Milano con sentenza in data 15 settembre 2021 applicava nei confronti di Ehmad Kalid la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di cui agli artt. 582 e 628 cp. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo con un unico motivo mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.

Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2bis, c.p.p., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante:

Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cpp, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 15/4/2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente MARIA DANIELA BORSELLINO GI AGOSTINACCHIO i DEPOSITATO IN CANCELL