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Ordinanza — n. 20881/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20881/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20881/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHELIFI MOHAMED KARIM nato il 11/02/1974 avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; E IN DIRITTO La Corte di appello di Genova, con sentenza in data 14.09.2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Genova, in data 27.04.2019, nei confronti di KHELIFI Mohamed Karim in relazione al reato di cui all'art. 648 c.p.. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: mancanza ed illogicità della motivazione ex art. 606, co. 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 648 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 20881/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 648 c.p.. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: mancanza ed illogicità della motivazione ex art. 606, co. 1, lett.

Parole chiave

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ricettazione recidiva nell'infrazione licenziamento per furto furto aggravato abbandono del procedimento per truffa furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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art. 648 c.p
E IN DIRITTO La Corte di appello di Genova, con sentenza in data 14.09.2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Genova, in data 27.04.2019, nei confronti di KHELIFI Mohamed Karim in relazione al reato di cui all'art. 648 c.p..
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHELIFI MOHAMED KARIM nato il 11/02/1974 avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Genova, con sentenza in data 14.09.2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Genova, in data 27.04.2019, nei confronti di KHELIFI Mohamed Karim in relazione al reato di cui all'art. 648 c.p.. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: mancanza ed illogicità della motivazione ex art. 606, co. 1, lett.

e) c.p.p. in relazione alla richiesta di riqualificazione del reato di ricettazione in quello di furto. Il motivo è inammissibile. Il ricorso è fondato su un motivo che, senza specificamente indicare gli elementi alla base della censura, ripropone le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). E - nel caso in esame - il giudice di appello, con gli argomenti esposti in motivazione e richiamando la sentenza di primo grado, ha già chiarito come, a fronte della piena prova della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato di ricettazione, non sia emersa alcuna prova che l'imputato fosse l'autore del reato presupposto, anche in ragione del significativo lasso di tempo intercorso tra la denuncia del furto e la data di accertamento della condotta di ricettazione (v. pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/4/2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente MARIA DÀ BORSELLINO LÀ GI AGOSTINACCHIO ATO CANC 2 M 7 20