Ordinanza — n. 20879/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MADEDDU RAFFAELE nato a CAGLIARI il 14/10/1987 avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; E IN DIRITTO La Corte di appello di Cagliari, con sentenza del 16 dicembre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Cagliari, in data 26 febbraio 2018, nei confronti di Madeddu Raffaele in relazione al reato di ricettazione di una collana d'oro oggetto di furto. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo manifesta illogicità della motivazione in ordine alle censure proposte con l'atto di appello, con cui si contestava la legittimità delle risultanze istruttorie ai fini dell'identificazione dell'imputato. Il ricorso è fondato su argomentazioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendo, pertanto, considerarsi non specifico.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 20879/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo manifesta illogicità della motivazione in ordine alle censure proposte con l'atto di appello, con cui si contestava la legittimità delle risultanze istruttorie ai fini dell'identificazione dell'imputato. Il ricorso è fondato su argomentazioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendo, pertanto, considerarsi non specifico.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MADEDDU RAFFAELE nato a CAGLIARI il 14/10/1987 avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di Cagliari, con sentenza del 16 dicembre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Cagliari, in data 26 febbraio 2018, nei confronti di Madeddu Raffaele in relazione al reato di ricettazione di una collana d'oro oggetto di furto. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo manifesta illogicità della motivazione in ordine alle censure proposte con l'atto di appello, con cui si contestava la legittimità delle risultanze istruttorie ai fini dell'identificazione dell'imputato. Il ricorso è fondato su argomentazioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendo, pertanto, considerarsi non specifico.
La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945;
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso in esame il giudice di appello con gli argomenti esposti in motivazione ha evidenziato come rappresenti un rilievo probatorio grave e univoco, specie in assenza di qualsivoglia prospettazione alternativa, l'esibizione al commerciante che intendeva acquistare la collana del documento di identità effettivamente rilasciato all'imputato dal comune di residenza, rispetto al quale peraltro non era stata presentata alcuna denuncia di smarrimento. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cpp, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.
PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/4/2022 Il Consigliere Estensore Il Pres