Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding procedural violation and sentencing calculation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a violation of procedural law and sentencing guidelines, but the Court found the procedural claim lacked specificity by merely reiterating arguments already rejected by the appellate court. Consequently, the Court confirmed the lower court's finding of liability and upheld the minimum statutory sentence without further reduction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192 c.p.p.; Art. 133 c.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds lack specificity by reiterating arguments already decided by the appellate court without establishing a new correlation with the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPECCI FILIPPO nato a ASCOLI PICENO il 15/06/1979 avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 05/10/2021, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, in data 28/05/2019, che ha dichiarato la resposnabilità di CAPECCI FILIPPO in relazione al reato di cui all'art. 55, co. 9, D. Lgs n. 231/07 per aver utilizzato la carta prepagata PostePay intestata ad Ubaldi Paolo effettuando un prelievo per euro seicento. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge in relazione all'art. 192 c.p.p. - erronea ricostruzione del fatto; - violazione di legge in relazione all'art. 133 c.p. - dosimetria della pena.
Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è reiterativo perché ripropone le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecifìcità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). E nel caso in esame, il giudice di appello con gli argomenti esposti in motivazione a pag. 3 della sentenza, ha già esposto che la prova è data dalla confessione extragiudiziale dell'imputato, desunta dalle credibili dichiarazioni della parte e confortata dalla schermata riepilogativa dei movimenti eseguiti con la PostePay intestata all'Ubaldi. Quanto al lamentato vizio in relazione alla dosimetria della pena, la Corte ha confermato le statuizioni del giudice di prime cure, che ha contenuto la pena nel minimo edittale e concesso le attenuanti generiche sicchè non sono possibili ulteriori riduzioni.
Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/4/2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente MARIA DAN L BORSELLINO LUIGI AGOSTINACCHIO DEPOSITATO IN C