Ordinanza — n. 20875/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: COLANGIULI ALESSANDRO nato a BARI il 06/08/1981 COLANGIULI FRANCESCO nato a BARI il 12/11/1974 avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 20875/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il secondo motivo è inammissibile poiché la Corte ha resa adeguata motivazione anche in ordine al comportamento intimidatorio degli imputati che non lascia residuare alcun dubbio in merito alla corretta qualificazione giuridica della condotta ascritta ai predetti. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: COLANGIULI ALESSANDRO nato a BARI il 06/08/1981 COLANGIULI FRANCESCO nato a BARI il 12/11/1974 avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza resa il 6 giugno 2019 dal Tribunale di Bari che ha dichiarato Colangiuli Alessandro e Colangiuli Francesco responsabili in concorso del reato di tentata estorsione. Propongono ricorso per cassazione I due imputati con atto unico sottoscritto dal comune difensore di fiducia duepunti deducendo i seguenti motivi: vizio di motivazione e travisamento delle dichiarazioni rese dalla persona offesa Leila Raffaele e dal teste Lella Giuseppe, escusso ai sensi dell'articolo 507 codice procedura penale: gli imputati avevano preteso dal padre la restituzione di una somma di denaro dovuta dal figlio, in ragione dell' incompleto pagamento di un'autovettura che Leila Giuseppe aveva acquistato, intestando il veicolo al padre.
La Corte ha ritenuto che i due testi abbiano parlato di un debito di droga,mentre il debito era riconducibile all'incompleto pagamento di un'autovettura acquistata dal Leila, mentre la fornitura di sostanza stupefacente era successiva a tale richiesta. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli elementi costitutivi della estorsione/ poiché non vi è prova di un atteggiamento intimidatorio che peraltro non era stato percepito dalla persona offesa. Con memoria trasmessa il 30 marzo 2022 il difensore ha insistito nei motivi di ricorso.
Il ricorso è inammissibile. Quanto al primo motivo, il ricorso è reiterativo poichè fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). E nel caso in esame, il giudice di appello ha osservato che la teste De Palo, ex compagna di Leila Giuseppe, ha rivelato che gli imputati pretendevano il pagamento di una fornitura di droga fatta in favore di Leila Giuseppe in epoca successiva alla vendita dell'autovettura, ma precedente alla richiesta estorsiva. Tale ricostruzione è stata confermata da Leila Giuseppe e ha trovato ulteriore conforto nelle dichiarazioni di Leila Lorita, del tutto trascurate dal ricorrente.
Il secondo motivo è inammissibile poiché la Corte ha resa adeguata motivazione anche in ordine al comportamento intimidatorio degli imputati che non lascia residuare alcun dubbio in merito alla corretta qualificazione giuridica della condotta ascritta ai predetti. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/4/2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente MARIA D E A BORSELLINO LUIGI