Ordinanza — n. 20868/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl difensore di Taliento Angelo ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 18/10/2021, che aveva rideterminato la pena alla quale l'imputato era stato condannato per i reati di rapina, furto e lesioni. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio. 1.2 II difensore lamenta che la motivazione della sentenza era alquanto generica in quanto in relazione all'ipotesi della richiesta delle attenuanti generiche si limitava ad affermare che non sussistevano i presupposti per la configurazione delle circostanze attenuanti generiche in considerazione delle modalità dei fatti.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20868/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TALIENTO ANGELO nato a OSTUNI il 02/11/1982 avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; „v,
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Taliento Angelo ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 18/10/2021, che aveva rideterminato la pena alla quale l'imputato era stato condannato per i reati di rapina, furto e lesioni. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio. 1.2 II difensore lamenta che la motivazione della sentenza era alquanto generica in quanto in relazione all'ipotesi della richiesta delle attenuanti generiche si limitava ad affermare che non sussistevano i presupposti per la configurazione delle circostanze attenuanti generiche in considerazione delle modalità dei fatti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 II primo motivo di ricorso è infatti inammissibile attesa la sua genericità, in quanto si limita a considerazioni di carattere generale, che potrebbero essere riferite a qualsiasi reato ed a qualsiasi imputato, infatti mai nominati nel testo del ricorso. 1.2 La riprova di quanto sopra si ha proprio nel secondo motivo di ricorso, nel quale si lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, senza considerare che le stesse erano già state concesse dal giudice di primo grado e che la Corte di appello ha ridotto integralmente di un terzo la pena "per le attenuanti generiche già concesse".
3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/04/2022 Il consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Coscioni Lu'pi Agostinacchio DEPOS