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Ordinanza — n. 20865/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20865/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20865/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MIGLIORE PASQUALE nato a PALERMO il 29/09/1972 BONDI NICOLA nato a PALERMO il 16/04/1987 MIRTO ALESSANDRO nato a PALERMO il 23/07/1975 avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 20865/2022 — snpen · Corte di Cassazione: E IN DIRITTO La Corte d'appello di Palermo con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa il 4 ottobre 2018 dal Tribunale di Palermo che ha dichiarato Migliore PASQUALE, BONDI NICOLA E MIRTO ALESSANDRO responsabili del reato di occupazione di un edificio destinato ad uso pubblico. Propongono ricorso per cassazione gli imputati con atto unico sottoscritto dal comune difensore di fiducia deducendo: - mancanza della motivazione in relazione alla richiesta di applicazione del beneficio della non menzione della condanna. - Violazione dell'articolo 62 bis servizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche I ricorsi sono inammissibili.

Parole chiave

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divieto di costruzione di diritto pubblico spazio pubblico reati contro la pubblica autorità violazione dell'ordine pubblico oltraggio alla corte minaccia alla sicurezza pubblica

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MIGLIORE PASQUALE nato a PALERMO il 29/09/1972 BONDI NICOLA nato a PALERMO il 16/04/1987 MIRTO ALESSANDRO nato a PALERMO il 23/07/1975 avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'appello di Palermo con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa il 4 ottobre 2018 dal Tribunale di Palermo che ha dichiarato Migliore PASQUALE, BONDI NICOLA E MIRTO ALESSANDRO responsabili del reato di occupazione di un edificio destinato ad uso pubblico. Propongono ricorso per cassazione gli imputati con atto unico sottoscritto dal comune difensore di fiducia deducendo: - mancanza della motivazione in relazione alla richiesta di applicazione del beneficio della non menzione della condanna. - Violazione dell'articolo 62 bis servizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche I ricorsi sono inammissibili.

Nella sentenza impugnata si dà atto che i tre imputati sono gravati da precedenti penali che risultano ostativi nei confronti del beneficio della non menzione e delle circostanze attenuanti generiche. Trattasi di motivazione congrua e non manifestamente illogica e non oggetto di censura specifica. Emerge dunque la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate con il ricorso. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende Così deciso il 15/4/2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente