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Ordinanza — n. 20864/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20864/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20864/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 24 giugno 2021, in accoglimento della richiesta di concordato ex art. 599 bis cod.proc.pen. rideterminava la pena alla quale era stato condannato Prinzi Adolfo, e, vista la rinuncia dell'Avv. Boffa, difensore di Maiale Giovanni, ai motivi di gravame tranne a quelli in punto pena, concedeva a Maiale le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla contestata recidiva e rideterminava la pena nei confronti dello stesso. 1.1 Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione gli Avv.Antonio Boffa e Nicola Naponiello nell'interesse di Maiale Giovanni; i difensori lamentano che la Corte di appello aveva omesso totalmente di pronunciarsi sul motivo di appello rassegnato dall'Avv.

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod.proc.pen, art. 599 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20864/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Discende l'inammissibilità dei ricorsi in esame; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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reiterazione di reati penali malafede allegazioni di persecuzione contraddittorie reati contro l'integrità sessuale ricorso di annullamento motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod.proc.pen
La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 24 giugno 2021, in accoglimento della richiesta di concordato ex art. 599 bis cod.proc.pen.
art. 599 cod. proc. pen
La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 24 giugno 2021, in accoglimento della richiesta di concordato ex art. 599 bis cod.proc.pen.
art. 616 cod. proc. pen
Discende l'inammissibilità dei ricorsi in esame; ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

guente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MAIALE GIOVANNI nato a EBOLI il 28/12/1973 PRINZI ADOLFO nato a EBOLI il 23/04/1989 avverso la sentenza del 24/06/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle pa-r-til; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 24 giugno 2021, in accoglimento della richiesta di concordato ex art. 599 bis cod.proc.pen. rideterminava la pena alla quale era stato condannato Prinzi Adolfo, e, vista la rinuncia dell'Avv. Boffa, difensore di Maiale Giovanni, ai motivi di gravame tranne a quelli in punto pena, concedeva a Maiale le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla contestata recidiva e rideterminava la pena nei confronti dello stesso. 1.1 Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione gli Avv.Antonio Boffa e Nicola Naponiello nell'interesse di Maiale Giovanni; i difensori lamentano che la Corte di appello aveva omesso totalmente di pronunciarsi sul motivo di appello rassegnato dall'Avv.

Naponiello, relativo all'assoluzione di Maiale dai reati contestati, ed in particolare dal reato di calunnia, sull'erroneo presupposto che difensore di Maiale fosse solamente l'Avv. Boffa, mentre invece vi era anche l'Avv. Naponiello che, come si evinceva dal verbale di udienza del 24 giugno 2020, si era riportato ai motivi di gravame (tra cui vi era anche quello relativo all'assoluzione dal reato di calunnia) chiedendone l'accoglimento; né poteva rendere legittima l'omissione della motivazione da parte della Corte di appello la ritenuta ammissione di responsabilità di Maiale per i delitti a lui ascritti, perché tale ammissione aveva rilievo per i reati ad evento naturalistico (capi 1 e 2, tentata estorsione e lesioni, capo 5, detenzione illecita di arma, capo 6, lesioni), ma non per il reato di calunnia, reato di evento "giuridico", tanto più che la denuncia sporta da Maiale nei confronti dei fratelli Coppola aveva ad oggetto fatti veri (Maiale aveva subito gravi lesioni per mano degli stessi). 1.2 I difensori osservano che la Corte di appello aveva omesso di pronunciarsi anche sulla richiesta di esclusione della recidiva, essendosi limitata a ritenere le attenuanti generiche equivalenti alla stessa ed alle aggravanti. 1.3 I difensori osservano, infine, che sulla richiesta di continuazione tra i reati di tentata estorsione e lesioni (capi 1 e 2) e quello di calunnia e porto e detenzione di arma (capi 4 e 5), la Corte di appello aveva fatto ricorso a mere formule letterali stereotipate, non dando contezza delle ragioni per cui non era stato ritenuto realmente sussistente il medesimo disegno criminoso.

2. Propone ricorso il difensore di Prinzi Adolfo. 2.1 II difensore lamenta che la pena irrogata appariva inconferente con la reale portata offensiva della condotta posta in essere

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso proposto nell'interesse di Maiale Giovanni è inammissibile.vn."%. 1.1 Infatti, si deve rilevare come il ricorrente avesse reso dichiarazioni ammettendo la responsabilità per tutti i reati contestati, per cui nessun dubbio vi poteva essere su tale aspetto, indipendentemente dal fatto che il secondo difensore si fosse riportato ai motivi di appello; la Corte di appello, prendendo atto della confessione dell'imputato, ha concentrato la sua attenzione soltanto sulla pena da infliggere, concedendo le circostanzi attenuanti generiche equivalenti alle aggravnti ed alla recidiva contestate. 1.2 Quanto ai rimanenti motivi di ricorso, si deve rilevare come vi sia congrua motivazione a pag.10 della sentenza impugnata; in particolare, la Corte di appello, per quanto attiene alla recidiva, dopo aver esaminato i motivi di appello proposti nell'interesse di Maiale, ha ritenuto gli stessi infondati rilevando la mancanza di resipiscenza a seguito della commissione dei reati; su tale aspeto si deve ribadire che la giurisprudenza di questa Corte è infatti costante nel sostenere che in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa e che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, anche con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato.

2. Il ricorso proposto nell'interesse di Prinzi è inammissibile. A seguito della reintroduzione del cd. patteggiannento in appello, di cui al nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 — secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art.129 cod. proc. pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione (come nel caso in esame, in cui l'appellante ha rinunciato ai motivi di gravame e concordato la pena con il Procuratore generale), la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal citato art. 599 cod. proc. pen. (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv.226707;

Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919); determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non gli sia devoluto (in punto di affermazione di responsabilità ed altro), con effetti sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017 - dep. 27/11/2017, Ferro, Rv. 271258). Quanto alla questione sulla recidiva, si deve rilevare che la stessa non rientri nel concetto di pena illegale (che renderebbe ammissibile il ricorso), dovendosi infatti, intendersi solo quella che costituisca il risultato finale delle operazioni intermedie con cui viene determinata e, in sé e rispetto ai passaggi intermedi ritenuti dalla decisione contingente, fuoriesca dall' "ambito dello schema legale" (Sez. 1, sent. 12453, 03/03/2009, Alfieri); nel caso in esame viene invece dedotta una questione che comporterebbe accertamenti di fatto, inammissibili nella presente sede, tanto più in sede di concordato in appello.

2. Discende l'inammissibilità dei ricorsi in esame; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/04/2022 Il consig