Ordinanza — n. 20863/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl difensore di Fasano Salvatore propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Genova del 12 ottobre 2021 di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. 1.1 Il difensore lamenta l'omessa motivazione in punto di quantificazione della pena, posto che anche in presenza di patteggiamento di cui all'art. 444 cod.proc.pen., incombe al giudice motivare in punto di entità della pena comminata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod.proc.pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 20863/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod.proc.pen. 1.1 Il difensore lamenta l'omessa motivazione in punto di quantificazione della pena, posto che anche in presenza di patteggiamento di cui all'art. 444 cod.proc.pen., incombe al giudice motivare in punto di entità della pena comminata.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FASANO SALVATORE nato a VILLARICCA il 17/11/1970 avverso la sentenza del 12/10/2021 del GIP TRIBUNALE di GENOVA FeraTzravviszrare—pa-rti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; \ \ N
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Fasano Salvatore propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Genova del 12 ottobre 2021 di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. 1.1 Il difensore lamenta l'omessa motivazione in punto di quantificazione della pena, posto che anche in presenza di patteggiamento di cui all'art. 444 cod.proc.pen., incombe al giudice motivare in punto di entità della pena comminata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto è inammissibile. 1.1 Ai sensi dell'art. 448 bis, comma 2 bis cod.proc.pen., entrato in vigore il 3 agosto 2017. "Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"; pertanto, poiché il ricorso è successivo alla data di entrata in vigore del comma sopra richiamato, non rientrando i motivi di ricorso in nessuno di quelli indicati, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
3. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Coscioni Luigi Agostinacchio DEPOStTATO IN