Ordinanza — n. 20862/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALCAGNO ANTONINO RICCARDO nato a GRAMMICHELE il 13/04/1968 avverso la sentenza del 29/11/2021 del TRIBUNALE di CALTAGIRONE[dato avviso alle parti;-: udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; E IN DIRMO Il GIP del TRIBUNALE di Caltagirone, con sentenza in data29.11.2021, applicava nei confronti di CALCAGNO Antonio Riccardo la pena concordata dalle parti ex art.444 c.p.p., in relazione al reato di cui agli artt. 648 e 697 c.p.. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo, quale unico motivo ex art. 606, co. 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 546 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 20862/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 648 e 697 c.p.. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo, quale unico motivo ex art. 606, co. 1, lett.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALCAGNO ANTONINO RICCARDO nato a GRAMMICHELE il 13/04/1968 avverso la sentenza del 29/11/2021 del TRIBUNALE di CALTAGIRONE[dato avviso alle parti;-: udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRMO Il GIP del TRIBUNALE di Caltagirone, con sentenza in data29.11.2021, applicava nei confronti di CALCAGNO Antonio Riccardo la pena concordata dalle parti ex art.444 c.p.p., in relazione al reato di cui agli artt. 648 e 697 c.p.. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo, quale unico motivo ex art. 606, co. 1, lett.
b) ed e) c.p.p., la mancanza di motivazione in ordine alla congruità della pena e la violazione degli artt. 546 c.p.p. e 111, co. 6, Cost.Il motivo è inammissibile. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché, censurando la mancanza di motivazione in ordine alla congruità della pena, è proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.
Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2bis, c.p.p., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante:
Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati í profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/4/2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente MARIA DANIELA BORSELLINO LUI AGOSTINACCHIO DEPOSITATO