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Ordinanza — n. 20861/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and failure to raise credibility issues on appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20861/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by four defendants inadmissible, ordering them to pay court costs. The defendants argued that the lower court erred in rejecting their claim that the victim's actions constituted arbitrary exercise of rights with violence, and that the conviction relied on uncorroborated statements. The court rejected these arguments because they were generic, lacked specific correlation to the appealed decision, and the credibility challenge was not raised during the appellate proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are non-specific, generic, or fail to correlate with the appealed decision, and issues regarding witness credibility not raised in the appeal must be disregarded.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity generic grounds credibility challenge court costs credito in esecuzione tentata estorsione credito contestato

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone
c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv.
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv.
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca
236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BIANCHI STEFANO SILVERIO nato a PAVIA il 26/11/1960 DEBARRE VALERIA nato a SAN GIOVANNI IN PERSICETO il 18/07/1968 BIANCHI DEVID nato a MAGENTA il 18/01/1988 BIANCHI JASON nato a BOLOGNA il 24/06/1996 avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, parzialmente riformando la sentenza resa il 6 Febbraio 2019 dal Tribunale di Busto Arsizio, ha confermato il giudizio di responsabilità nei confronti di BIANCHI STEFANO t.I,~1), BIANCHI DEVID , t,t2 DEBARRE VALERIA e BIANCHI JASON in ordine al reato di tentata estorsione in , / concorso ai danni di massimo Franz ed Esclusa la ritenuta continuazione ha ridotto il la pena inflitta agli imputati. -.` Propongono ricorso per cassazione gli imputati con atto unico sottoscritto dal comune difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di qualificazione della condotta a scritta agli imputati come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone; - vizio di motivazione poiché la Corte fonda il giudizio di colpevolezza sulle dichiarazioni non verosimili della presunta persona offesa che non hanno trovato alcun riscontro in atti.

Il ricorso è inammissibile. Invero, per quanto attiene al primo motivo di gravame, si evidenzia come la censura sia fondata su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, difatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Ed in particolare, nel caso in esame, attraverso una censura alquanto generica, si insiste nell' invocare la diversa qualificazione giuridica della condotta quando la Corte ha fornito sul punto adeguata motivazione, evidenziando che la persona offesa ha dichiarato di avere già estinto il debito e di essere stata minacciata per la consegna di somme ulteriori non dovute e sottolienando che le minacce erano state poste in essere anche nei confronti della madre della persona offesa e ad opera di soggetti terzi rispetto alla pretesa.

La censura in merito alla credibilità della persona offesa è inammissibile poiché non è stata sollevata con i motivi di appello. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende Così deciso il 15/4/2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente MARIA D A BORSELLINO ( L • GI AGOSTINACCHIO I . A t DEPOSITAT