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Ordinanza — n. 20860/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic lack of reasoning without specific comparison.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20860/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Giantin Ivan inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the lower court's reasoning was illogical and lacked material or psychological evaluation, but failed to identify specific deficiencies. The court rejected this because the complaint was generic, applicable to any crime, and offered no precise comparison with the detailed arguments in the contested judgment.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely complains of insufficient reasoning without specifying precise defects or illogicality compared to the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal insufficient reasoning generic complaint lack of specificity procedural costs Cassa delle ammende criminal procedure reati violenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANTIN IVAN nato a MAROSTICA il 05/04/1972 avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; a

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Giantin Ivan ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 1/07/2021, che aveva rideterminato la pena alla quale Giantin era stato condannato stato condannato per rapina aggravata e porto d'armi in luogo pubblico. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che la Corte di appello aveva ritenuto provata la responsabilità di Gìantin fornendo una motivazione assolutamente illogica, posto che nessuna valutazione era stata compiuta né sotto il profilo materiale, né sotto quello psicologico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Infatti l'unico motivo di ricorso si limita genericamente a lamentare l'insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, con considerazione che potrebbero essere riferite a qualsiasi reato ed a qualsiasi imputato (infatti mai nominati nel ricorso) senza indicare precise carenze o ovvero illogicità della motivazione di questa, e quindi senza alcun confronto con la sentenza impugnata, che ha esposto in maniera precisa le argomentazioni relative alla responsabilità dell'imputato.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/04/2022 Il consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Coscioni gi Agostinacchio \ DEPOTATC,' IN C 'ELLEN: